§ 3.2.41 - L.R. 24 agosto 2001, n. 39.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.03.1983, n. 11 recante: "Normativa in materia di bonifica" e alla L.R. 7.06.1996, n. 36 "Adeguamento funzionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:24/08/2001
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Consiglio dei Delegati).
Art. 3.  (Sistema elettivo Consiglio dei Delegati).
Art. 4.  (Nomina del Presidente e della Deputazione).
Art. 5.  (Funzioni del Presidente).
Art. 6.  (Azione di Monitoraggio).
Art. 7.  (Abrogazioni, sostituzioni ed integrazioni alla L.R. 36/96).
Art. 8.  (Urgenza).


§ 3.2.41 - L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.03.1983, n. 11 recante: "Normativa in materia di bonifica" e alla L.R. 7.06.1996, n. 36 "Adeguamento funzionale riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica".

(B.U. n. 18 del 19 settembre 2001).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge contiene modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.03.1983, n. 11 avente ad oggetto: "Normativa in materia di Bonifica" ed alla L.R. 7.06.1996, n. 36 "Adeguamento funzionale riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica", al fine di migliorare il processo di riordino, di funzionalità e di consolidamento economico-finanziario degli stessi.

 

     Art. 2. (Consiglio dei Delegati). [1]

 

     Art. 3. (Sistema elettivo Consiglio dei Delegati).

     1. [2].

     2. I commi 8, 9 e 13 dell'art. 8 della L.R. 11/83 sono soppressi.

 

     Art. 4. (Nomina del Presidente e della Deputazione). [3]

 

     Art. 5. (Funzioni del Presidente). [4]

 

     Art. 6. (Azione di Monitoraggio). [5]

 

     Art. 7. (Abrogazioni, sostituzioni ed integrazioni alla L.R. 36/96).

     1. All'art. 5, commi 7 e 8 della L.R. 36/96 vanno apportate le seguenti modifiche:

     - [6];

     - al comma 8, dopo il termine "Commissari" sopprimere le parole "ed i componenti la Giunta".

     2. - 3. [7]

 

     Art. 8. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Sostituisce i commi primo, secondo e quarto, art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11.

[2] Sostituisce il comma 7, art. 8 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11.

[3] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11.

[4] Sostituisce i commi terzo e quarto, art. 12 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11.

[5] Sostituisce il comma 2, art. 7 e modifica l'art. 8 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36.

[6] Modifica il comma 7, art. 7 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36.

[7] Modificano l'art. 13 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36.