§ 3.2.30 - L.R. 19 marzo 1996, n. 17.
Intervento straordinario in favore dei Consorzi di Bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:19/03/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del provvedimento organico di riordino dei Consorzi di Bonifica per consentire agli stessi di far fronte alle rate dei mutui in essere, la Regione partecipa al pagamento degli [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 650.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.2.30 - L.R. 19 marzo 1996, n. 17.

Intervento straordinario in favore dei Consorzi di Bonifica.

(B.U. n. 7 del 23 aprile 1996).

 

Art. 1.

     1. In attesa del provvedimento organico di riordino dei Consorzi di Bonifica per consentire agli stessi di far fronte alle rate dei mutui in essere, la Regione partecipa al pagamento degli interessi in proporzione alle rate pagate nel corso dell'anno 1995 da tali Enti.

     2. All'attuazione di quanto disposto nel precedente comma provvede la Giunta Regionale con proprio atto.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 650.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 4 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 1, Cat. 5) il Cap. 101590 con la denominazione: «Intervento straordinario a favore dei Consorzi di Bonifica» con lo stanziamento, in termine di sola competenza, di lire 650.000.000.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.