§ 3.2.24 - L.R. 7 aprile 1994, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.3.1983, n. 11 - Normativa in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:07/04/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1) L'art. 18 della L.R. 10.3.83, n. 11 è soppresso.
Art. 2.      1) In attesa di una organica ristrutturazione degli Enti preposti alla gestione delle acque e tenuto conto delle difficili situazioni finanziarie dei Consorzi di Bonifica, allo scopo di [...]


§ 3.2.24 - L.R. 7 aprile 1994, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.3.1983, n. 11 - Normativa in materia di bonifica.

(B.U. n. 13 Straord. del 27 aprile 1994)

 

Art. 1.

     1) L'art. 18 della L.R. 10.3.83, n. 11 è soppresso.

     2) il III comma dell'art. 19 della L.R. 10.2.83, n. 11 è soppresso ed è così sostituito:

     (Omissis).

     3) I Consorzi di Bonifica sono tenuti a presentare il programma annuale di manutenzione entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge per l'anno 1994, entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.

     4) Sulla base di detti programmi e, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, la Regione determinerà la propria partecipazione.

 

     Art. 2.

     1) In attesa di una organica ristrutturazione degli Enti preposti alla gestione delle acque e tenuto conto delle difficili situazioni finanziarie dei Consorzi di Bonifica, allo scopo di consentire l'attuazione sollecita di necessari lavori di manutenzione e l'utile funzionamento delle infrastrutture consortili, il contributo erogato dalla Regione per l'anno 1994, potrà essere pari all'intera spesa riconosciuta ammissibile secondo le procedure dell'art. 19 della L.R. 10.3.83, n. 11.

     2) Per gli anni successivi il contributo che la Regione erogherà sarà pari al 70% della spesa riconosciuta ammissibile e sempre secondo le procedure di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/83.

     3) La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.