Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 07/09/1993 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. (Specie di fauna oggetto di protezione) |
Art. 3. (Divieti) |
Art. 4. (Deroghe ai divieti) |
Art. 5. Obbligo di denuncia. |
Art. 6. Tutela dei gamberi. |
Art. 7. Vigilanza. |
Art. 8. Promozione e diffusione. |
Art. 9. (Sanzioni) |
Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello [...] |
Art. 11. Urgenza. |
§ 3.2.23 - L.R. 7 settembre 1993, n. 50.
Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.
(B.U. n. 33 del 13 settembre 1993)
1. La presente legge tutela le specie della fauna selvatica, vulnerabili, divenute rare o in via di estinzione e ne protegge gli habitat.
2. La Regione promuove ed incentiva iniziative scientifiche e didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela ai sensi del comma 1.
Art. 2. (Specie di fauna oggetto di protezione) [2]
1. Sono oggetto di tutela le specie faunistiche elencate nell’allegato “A” alla presente legge.
1. Per tutte le specie elencate nell’allegato “A” alla presente legge è vietata:
a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
b) ogni attività o modificazione che può provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote, e delle larve;
d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.
2. Sono altresì vietate la liberazione in natura di specie estranee alla fauna abruzzese e il rilascio degli esemplari di fauna autoctona, in siti diversi da quelli di origine, fatta eccezione per le reintroduzioni necessarie alla ricostituzione degli equilibri perduti.
3. Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione, sperimentazione animale e per spettacoli pubblici.
Art. 4. (Deroghe ai divieti) [4]
1. Per finalità di ricerca i divieti di cui all'art. 3 non si applicano a:
a) enti o istituti di ricerca pubblici, compresi gli enti gestori delle aree protette indicate nell’elenco ufficiale del Ministero competente in materia ambientale;
b) università, associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero competente in materia ambientale, autorizzate dalla competente direzione regionale;
2. In deroga al divieto di cui al comma 3 dell’art. 3 il personale appartenente ad enti o istituti di ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali, senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.
3. Le specie Alosa (gen.) (Alosa) e Barbus plebejus (Barbo), di cui all’Allegato “A” alla presente legge ed in deroga a quanto dispone l’articolo 3, possono essere oggetto di prelievo, soltanto se sono adottati specifici piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 92/43/CEE.
4. Agli insegnanti e al personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito per motivi didattici raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (Bufo bufo) e di Rana verde (Rana kl. hispanica); alle uova e agli esemplari prelevati sono assicurati un trattamento adeguato alla successiva reimmissione, nel luogo originario di prelievo, al termine dell'esperienza didattica,
5. I divieti di cattura, di asportazione dall’Habitat naturale, di detenzione in cattività e di uccisione non si applicano:
a) alla famiglia Helicidae;
b) ai generi Rana, escluse la Rana dalmatina e la Rana italica di cui all’Allegato IV della direttiva 92/43/CEE;
6. I divieti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 non si applicano per: Tarentola mauritanica, Hemidactlylus turcicus e Lacerta bilineata limitatamente al restauro e alla manutenzione conservativa di manufatti edilizi.
7. Per i Chirotteri (Pipistrelli) i divieti di cui alla lettera b) del comma 1, dell’art. 3 sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi. Nel caso di restauro di manufatti edilizi in cui sono presenti specie appartenenti a questo ordine, il progetto è sottoposto a valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 46-bis della
8. La raccolta degli Elicidi eduli è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 chilogrammi al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto.
9. La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari allevati, la cui provenienza deve essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.
10. Le disposizioni di cui all'art. 3 riferite alla cattura, detenzione e trasporto degli esemplari non si applicano agli ofidi, nei territori di Cocullo e Pretoro, durante lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle feste di San Domenico e nei sessanta giorni che le precedono.
11. La Giunta regionale disciplina le modalità di cattura, di detenzione e di liberazione degli ofidi impiegati nelle celebrazioni di cui al comma 10.
Art. 5. Obbligo di denuncia.
E' fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente per territorio.
Allo stesso Servizio Veterinario dovrà essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imbalsamati nonché, entro 3 giorni dall'avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti.
I Servizi Veterinari delle U.L.S.S. sono tenuti, entro il mese di Dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all'Assessorato Regionale all'Ecologia i dati relativi alle denunce.
Art. 6. Tutela dei gamberi.
Per la detenzione e commercializzazione dei gamberi d'importazione o d'allevamento i vivaisti devono munirsi di un apposito registro di carico e scarico da esibire, a richiesta, agli organi di controllo.
Vanno documentati allevamento d'origine o Paese d'importazione nonché quantitativi e date d'acquisto, ditta che esegue la commercializzazione al dettaglio nonché le date ed i quantitativi di venduti e generalità degli acquirenti.
Art. 7. Vigilanza.
Sono incaricati alla osservanza della presente legge tutti gli organi di polizia, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale, le guardie ecologiche provinciali ed i servizi veterinari delle ULSS che procederanno alla notifica delle infrazioni ed alla confisca degli esemplari illegalmente detenuti.
Gli esemplari confiscati saranno rapidamente restituiti al loro ambiente naturale di origine o, ove ciò non sia possibile, liberati nell'ambiente più idoneo alle esigenze vitali della specie, purché essa appartenga alla fauna autoctona.
Per la fauna delle grotte le funzioni di vigilanza possono essere affidate a membri volontari dei Gruppi Speleologici aderenti alla Società Speleologica Italiana che ne facciano richiesta ed ai quali deve essere attribuita la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Tale attività di vigilanza è svolta a titolo gratuito.
Le constatazioni e la identificazione sistematica degli esemplari saranno, ove necessario, effettuate dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila, dai Servizi Veterinari delle ULSS o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise.
Art. 8. Promozione e diffusione.
1. La Regione promuove, con proprie iniziative, la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge.
2. Sostiene, altresì, anche economicamente, progetti finalizzati ed iniziative di Enti, Associazioni ambientaliste, Associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalità di tutela.
2 bis. I Servizi Veterinari delle ASL svolgono, nell’ambito delle attività di educazione sanitaria, azione divulgativa in linea con le finalità della presente legge [5].
1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di 150 euro e massima di 2.500 euro e alla confisca degli esemplari .
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del comma 1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:
Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»
- in diminuzione L. 30.000.000
Cap. 292422 (di nuova istituzione e iscrizione nel settore 29, tit. II, ctg. 4, sez. 08) denominato: «Interventi per la difesa della biodiversità: tutela della fauna cosidetta minore».
- in aumento L. 30.000.000
La partita 3 dell'elenco n. 4 allegata al bilancio è corrispondentemente ridotta.
Art. 11. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
Allegato "A" [7]
Specie faunistiche oggetto di tutela
a) INSETTI:
1) Allogamus ausoniae (Tricotteri)
2) Aphodius (Amidorus) obscurus latinus (Coleotteri)
3) Apteromantis aptera (Mantodea)
4) Asida (Asida) bayardi leosinii (Coleotteri)
5) Asida (Asida) luigionii luigionii (Coleotteri)
6) Asida (Asida) pirazzolii pirazzolii (Coleotteri)
7) Athous (Orthathous) luigionii (Coleotteri)
8) Bathysciola anxanensis (Coleotteri)
9) Bathysciola adriatica (Coleotteri)
10) Bathysciola sarteanensis sarteanensis (Coleotteri)
11) Bathysciola simbruinica simbruinica (Coleotteri)
12) Brachytrupes megacephalus (Ortotteri)
13) Bryaxis petrì (Coleotteri)
14) Bryaxis rhinophorus (Coleotteri)
15) Bryaxis rossii (Coleotteri)
16) Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (Euplagia quadripunctaria) (Lepidotteri)
17) Carabus (Eucarabus) italicus rostagnoi (Coleotteri)
18) Carabus (Pachystus) cavernosus varìolatus (Coleotteri)
19) Cerambyx cerdo (Coleotteri)
20) Choleva (Choleva) leucophthalma (Coleotteri)
21) Coenagrion mercuriale (Odonati)
22) Cryptocephalus (Burlinius) paganensis (Coleotteri)
23) Cychrus caraboides costae (Coleotteri)
24) Dichotrachelus variegatus (Coleotteri)
25) Dimorphocoris marci (Eterotteri)
26) Dolichomeira amorei (Coleotteri)
27) Drusus aprutiensis (Tricotteri)
28) Ephippiger melisi (Ortotteri)
29) Erebia aiberganus (Lepidotteri)
30) Erebia euryale (Lepidotteri)
31) Erebia medusa (Lepidotteri)
32) Erebia meolans (Lepidotteri)
33) Erebia montana (Lepidotteri)
34) Erebia neoridas (Lepidotteri)
35) Erebia pandrose (Lepidotteri)
36) Erebia pluto (Lepidotteri)
37) Eriogaster catax (Lepidotteri)
38) Euchalcia italica (Lepidotteri)
39) Eusphalerum italicum binaghii (Coleotteri)
40) Haenydra samnitica (Coleotteri)
41) Heteromeira raffrayi (Coleotteri)
42) Isoperla oenotriae (Plecotteri)
43) Italohippus monticola (Ortotteri)
44) Italopodisma acuminata (Ortotteri)
45) Italopodisma baccettii (Ortotteri)
46) Italopodisma costai (Ortotteri)
47) Italopodisma fiscellana (Ortotteri)
48) Italopodisma lagrecai (Ortotteri)
49) Italopodisma lucìanae (Ortotteri)
50) Italopodisma samnitica (Ortotteri)
51) Italopodisma trapezoidalis (Ortotteri)
52) Leptusa sibyllinica (Coleotteri)
53) Liparus (Liparus) interruptus (Coleotteri)
54) Liparus (Liparus) mariae (Coleotteri)
55) Longitarsus springeri (Coleotteri)
56) Longitarsus zangherii (Coleotteri)
57) Mannerheimia aprutiana (Coleotteri)
58) Meira straneoi (Coleotteri)
59) Melanargia arge (Lepidotteri)
60) Myrmecophilus baronii (Ortotteri)
61) Neocrepidodera peirolerii melanothorax (Coleotteri)
62) Orestia brandestetteri (Coleotteri)
63) Osmoderma eremita (Coleotteri)
64) Otiorhynchus (Arammichnus) echidna (Coleotteri)
65) Otiorhynchus (Dorymerus) vignai (Coleotteri)
66) Otiorhynchus (Lixorrhynchus) angelinii (Coleotteri)
67) Otiorhynchus (Lixorrhynchus) aquilanus (Coleotteri)
68) Otiorhynchus (Lixorrhynchus) leonii (Coleotteri)
69) Otiorhynchus (Lixorrhynchus) microphthalmus (Coleotteri)
70) Otiorhynchus (Necotaleus) sirentensis sirentensis (Coleotteri)
71) Otiorhynchus (Necotaleus) vestinus (Coleotteri)
72) Otiorhynchus (Nihus) abruzzensis (Coleotteri)
73) Otiorhynchus (Nihus) praetutiorum (Coleotteri)
74) Otiorhynchus (Otiorhynchus) binaghii (Coleotteri)
75) Otiorhynchus (Otiorhynchus) luigionii (Coleotteri)
76) Otiorhynchus (Otiorhynchus) scaberrimus (Coleotteri)
77) Paramaurops luigionii (Coleotteri)
78) Podisma goidanichi (Ortotteri)
79) Potamophylax inermis (Tricotteri)
80) Protonemura costai (Plecotteri)
81) Pseudochelidura galvagnii (Dermatteri)
82) Psylliodes biondii (Coleotteri)
83) Pyrgus picenus (Lepidotteri)
84) Raymondiellus inopinatus (Coleotteri)
85) Rhopalopyx cigigas (Omotteri)
86) Rosalia alpina (Coleotteri)
87) Sericostoma italicum (Tricotteri)
88) Simulium (Simulium) liriense (Ditteri)
89) Simulium (Wilhemia) sangrense (Ditteri)
90) Taeniopteryx mercuryi (Plecotteri)
91) Tychobythinus gladiator miles (Coleotteri)
92) Wagneriala minima (Omotteri).
b) GASTEROPODI:
1) Famiglia Helicidae (tutte le specie) (Chiocciola).
c) CROSTACEI:
1) Austropotamobius paliipes (Gambero di fiume)
2) Potamon fluviatile fluviatile (Granchio di fiume)
3) Palaemonetes antennarius (Gamberetto di fiume).
d) ANFIBI:
1) Salamandra salamandra gigliolii (Salamandra pezzata appenninica)
2) Salamandrina terdigitata (Salamandrina perspicillata) (Salamandrina dagli occhiali)
3) Triturus (Mesotriton) (intero genere) (Tritone)
4) Hydromantes italicus (Speleomantes italicus) (Geotritone italiano)
5) Bombina pachypus (Ululone dal ventre giallo)
6) Bufo bufo spinosus (Rospo comune)
7) Bufo viridis viridis (Rospo smeraldino)
8) Hyla intermedia (Raganella comune)
9) Rana (intero genere) (Rana).
e) RETTILI:
1) Emys orbicularis (Testuggine europea d'acqua dolce)
2) Testudo hermanni hermanni (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann)
3) Tarentola mauritanica mauritanica (Geco comune)
4) Hemidactylus turcicus turcicus (Geco verrucoso)
5) Anguis fragilis fragilis (Orbettino)
6) Chalcides chalcides (Luscengola)
7) Lacerta bilineata (Lacerta viridis) (Ramarro)
8) Podarcis (intero genere) (Lucertola)
9) Zamenis (Elaphe) longissimus longissimus
10) Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Cervone)
11) Hierophis viridiflavus (Coluber viridiflavus) (Biacco)
12) Natrix natrix helvetica (Biscia dal collare)
13) Natrix tessellata tessellata (Biscia tassellata)
14) Coronella austriaca (Colubro liscio)
15) Coronella girondica (Colubro di Riccioli)
16) Vipera aspis francisciredi (Vipera comune)
17) Vipera ursinii ursinii (Vipera dell'Orsini).
f) CICLOSTOMI:
1) Lampetra planeri (Lampreda di fiume).
g) PESCI:
1) Alburnus albidus (Alborella meridionale)
2) Alosa (gen.) (Alosa)
3) Barbus plebejus (Barbo)
4) Chondrostoma genei (Lasca)
5) Cobitis taenia (Cobite)
6) Coregonus oxyrhynchus (Bondella, Coregone nasello)
7) Gasterosteus aculeatus (Spinarello)
8) Leuciscus souffia (Vairone)
9) Rutilus rubilio (Rovella)
10) Salaria fluviatilis (Cagnetto, Bavosa d'acqua dolce)
11) Salmo macrostigma (Trota macrostigma).
h) CHIROTTERI
È tutelato l'intero Ordine dei Chirotteri (Pipistrelli) e l'intero popolamento della fauna vertebrata e invertebrata delle grotte e degli ambienti ipogei dell'Abruzzo.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 38 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 39 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 41 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 42 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 43 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 44 della
[7] Allegato inserito dall'art. 40 della