Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 07/03/1991 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. |
Art. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1991 con la presente legge, si provvede per l'anno 1991 con [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.2.18 - L.R. 7 marzo 1991, n. 10.
Proroga della Legge Regionale 7 Luglio 1982, n. 38 (Forestazione).
(B.U. n. 7 del 22 marzo 1993).
La
Agli oneri derivanti dall'applicazione della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.