§ 3.2.14 - L.R. 6 aprile 1989, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 giugno 1987, n. 31 concernente: «Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:06/04/1989
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tutela).
Art. 3.  (Caratteristiche funzionali).
Art. 4.  (Caratteristiche morfologiche).
Art. 5.  (Attestato di razza).
Art. 6.  (Incentivi).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.14 - L.R. 6 aprile 1989, n. 26. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 giugno 1987, n. 31 concernente: «Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese».

(B.U. n. 17 del 26 aprile 1989).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione, con la presente legge, intende tutelare la razza canina tradizionalmente impiegata dagli allevatori abruzzesi nell'attività della pastorizia per la difesa del gregge, considerato il ruolo insostituibile del cane per lo sviluppo economico dell'allevamento ovino.

 

     Art. 2. (Tutela).

     La tutela di cui alla presente legge è limitata ai soggetti in possesso delle caratteristiche funzionali e morfologiche proprie della razza, tali cioè da essere giudicati tipici secondo i successivi artt. 3 e 4.

 

     Art. 3. (Caratteristiche funzionali).

     Le caratteristiche funzionali del cane da pastore abruzzese sono le seguenti:

     a) percepisce a distanza il pericolo per le pecore e ne dà avviso. Respinge il nemico, sia esso predatore o ladro;

     b) sente il legame con la pecora, cosicché non si allontana mai lasciando incustodito il gregge;

     c) risulta innocuo per il bestiame domestico e non molesta in alcuna circostanza il gregge affidatogli.

 

     Art. 4. (Caratteristiche morfologiche).

     Le caratteristiche morfologiche del cane abruzzese sono quelle che meglio gli consentono di espletare la sua funzione nell'ambiente della pastorizia tradizionale.

     Segni tradizionali di tipicità sono: taglia grande (maschi da 68 a 75 cm al garrese, femmine da 60 a 68 cm);

     maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri, con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi;

     testa forte e larga; occhi a mandorla; orecchie pendenti normalmente tagliate corte; assenza di pelle lenta in forma di giogaia o labbra abbondanti; manto bianco puro; naso, bordi labiali e rime palpebrali nere; pelo ricco e lungo fuorché sul muso, sulla fronte e sul lato anteriore degli arti ove risulta corto. Caratteristica dei maschi è un accentuato collare di pelo.

 

     Art. 5. (Attestato di razza).

     La Regione Abruzzo affida alla sezione cinotecnica delle Associazioni provinciali allevatori, opportunamente costituita, la gestione dell'attività di selezione delle caratteristiche razziali di cui agli artt. 3 e 4.

     Gli attestati morfofunzionali vengono rilasciati da una Commissione regionale, operante presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale, così composta:

     - dal dirigente del Servizio Zootecnia del Settore Agricoltura, o da un suo delegato, che la presiede;

     - di due esperti designati dall'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana;

     - di un esperto designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale»;

     - di un esperto designato dall'Associazione Regionale Allevatori;

     - di tre esperti designati congiuntamente dalle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative operanti in Regione:

     - del dirigente del Servizio Veterinario del Settore Igiene e Sanità della Giunta regionale.

     Nel primo periodo di attuazione della presente legge e, comune, non oltre il 31 dicembre 1989, il rilascio degli attestati morfofunzionali avviene in occasione di raduni canini appositamente indetti, secondo calendari stabiliti dalla Commissione regionale di cui al presente articolo.

     Per gli anni successivi al 1989, l'accertamento delle caratteristiche per il rilascio degli attestati morfofunzionali è affidato a ciascun UTA territorialmente competente, che si avvale di un tecnico designato dall'Associazione Provinciale degli Allevatori e di due esperti cinofili componenti della Commissione regionale, o da loro delegati.

     I cani che hanno ottenuto l'attestato morfofunzionale, vengono iscritti alla competente sezione cinotecnica dell'Associazione Provinciale Allevatori, ai fini dell'attività di selezione di cui al primo comma del presente articolo. Di tale adempimento ne viene data comunicazione al Servizio Veterinario della ULSS per l'iscrizione del soggetto all'anagrafe canina, prevista dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13 giugno 1986.

 

     Art. 6. (Incentivi).

     Al fine di incentivare l'uso di soggetti tipici da parte dei pastori, la Giunta regionale eroga un contributo annuo a favore degli ovinicoltori che impieghino cani aventi le caratteristiche di cui precedenti artt. 3 e 4.

     Il contributo viene erogato su richiesta dell'interessato corredata dall'attestato morfofunzionale rilasciato dalla Commissione di cui al recedente art. 5, nonché dall'attestato di esercizio effettivo dell'allevamento ovino da parte del proprietario del cane, rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale Agricoltura.

     Il contributo per i cani già iscritti alla sezione cinotecnica, viene erogato su richiesta dell'allevatore e dietro presentazione del certificato di iscrizione del cane a detta sezione.

     L'importo del contributo è di lire 100.000 annue per ciascun cane, per un massimo di cinque soggetti per ogni proprietario allevatore.

     La Giunta regionale può modificare l'importo del contributo con propria delibera, da un minimo di L. 70. 000 ad un massimo di 100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilità finanziarie annuali, relative anche all'effettuazione dei raduni di cui al comma successivo ed effettuando una valutazione comparata fra le due iniziative.

     Per i fini della presente legge viene promossa l'effettuazione di raduni di cani da pastore abruzzesi, sulla base di programmi presentati al Settore Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno, da enti operanti nel Settore. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Agricoltura.

     I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti previsti in bilancio per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     (Omissis) [2].

     Per gli anni successivi al 1987, le leggi di bilancio determinano gli oneri di cui al precedente art. 6, sempre che permangano le fonti di finanziamento disposte dallo Stato per il Settore Agricoltura e nei limiti di vigenza delle assegnazioni medesime.

 


[1] Si riporta il testo della L.R. 16 giugno 1987, n. 26, coordinato con le norme contenute nella legge di modifica n. 26/1989. Entrambe le leggi sono state abrogate dall'art. 5 della L.R. 9 luglio 2016, n. 21.

[2] Disposizioni finanziarie.