§ 3.2.13 - L.R. 8 settembre 1988, n. 73.
Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:08/09/1988
Numero:73


Sommario
Art. 1.      La Regione individua nel Centro Recupero Rapaci e Selvatici con sede presso la gestione dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Pescara - ufficialmente riconosciuto dal Ministero [...]
Art. 2.      Il Centro Recupero Rapaci e Selvatici è autorizzato:
Art. 3.      (Omissis)


§ 3.2.13 - L.R. 8 settembre 1988, n. 73.

Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici.

(B.U. n. 26 del 28 settembre 1988).

 

Art. 1.

     La Regione individua nel Centro Recupero Rapaci e Selvatici con sede presso la gestione dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Pescara - ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste - una struttura di particolare interesse e utilità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico abruzzese e ne incoraggia l'attività con un contributo finanziario annuo di L. 50 milioni.

 

     Art. 2.

     Il Centro Recupero Rapaci e Selvatici è autorizzato:

     a) ad avvalersi di strutture pubbliche e private particolarmente attrezzate e di personale qualificato;

     b) alla detenzione e affidamento ad Enti, Associazioni. Istituti e Musei di Storia Naturale, di selvaggina guarita, ma non in grado di riprendere la vita selvatica e di esemplari morti;

     c) a detenere medicinale e attrezzature medico-sanitarie necessarie alla cura e alla riabilitazione dei selvatici, nel rispetto della normativa vigente.

     Il contributo annuo di lire 50 milioni è assegnato in favore del Centro Recupero Rapaci e Selvatici, dalla Giunta regionale dietro presentazione di un consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente.

Solo per l'esercizio 1989, è concesso un contributo finanziario di lire 25.000.000 per attività pregressa complessivamente svolta fino al 31 dicembre 1987 [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     L'art. 45 della L.R. 8 febbraio 1989, n. 14, approvativa del bilancio è corrispondentemente variato in relazione all'entità degli oneri di finanziamento dell'ARAPIS.

     Negli esercizi successivi, l'onere di Lire 50.000.000 grava sul corrispondente capitolo dei pertinenti bilanci regionali, disponendo la corrispondente riduzione dell'annuale stanziamento per le spese di funzionamento dell'ARAPIS [3].

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 25 luglio 1989, n. 61.

[2] Disposizione finanziaria.

[3] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. n. 61/1989.