§ 3.2.8 - L.R. 22 luglio 1986, n. 25.
Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di progetti forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:22/07/1986
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel [...]
Art. 2.      E' istituito un fondo di anticipazione, con la dotazione di L. 7.000.000.000, destinato a consentire la tempestiva esecuzione di progetti concernenti le finalità indicate nel primo comma del [...]
Art. 3.      E' compito esclusivo della Giunta regionale presentare i progetti, ai fini del finanziamento:


§ 3.2.8 - L.R. 22 luglio 1986, n. 25.

Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di progetti forestali.

(B.U. n. 8 del 28 luglio 1986)

 

Art. 1.

     La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuove, per ll triennio 1986-88, programmi relativi a:

     - manutenzione degli impianti forestali effettuati tramite le Comunità Montane con i fondi della Comunità Economica Europea, Fondo Investimento Occupazione e Regionali;

     - nuovi impianti di forestazione produttiva e protettiva in aree pubbliche e private;

     - interventi di sistemazione idraulico-forestali nelle zone interne.

     Compete alla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, di approvare i relativi programmi sulla base delle proposte presentate dai Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.

 

     Art. 2.

     E' istituito un fondo di anticipazione, con la dotazione di L. 7.000.000.000, destinato a consentire la tempestiva esecuzione di progetti concernenti le finalità indicate nel primo comma del precedente articolo 1 in favore degli Enti citati nell'articolo stesso.

     L'utilizzazione del fondo predetto avviene mediante deliberazioni della Giunta regionale, che ne valuta l'ammissibilità in base agli ordinamenti degli Enti finanziatori Statali e Comunitari, avuto riguardo a quanto stabilito nel successivo articolo 3.

     I rimborsi sulle anticipazioni disposte con il fondo predetto sono acquisiti al bilanci regionali e destinati, attraverso le varie leggi regionali di approvazione degli stessi, al conseguimento delle finalità previste dalla legge 1 dicembre 1983, n. 651.

     La Giunta regionale esercita le azioni previste dalla legge per l'eventuale recupero forzoso delle anticipazioni oggetto di rimborso.

 

     Art. 3.

     E' compito esclusivo della Giunta regionale presentare i progetti, ai fini del finanziamento:

     a) all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

     b) alla Comunità Economica Europea;

     c) al Ministero del Bilancio per il finanziamento con il Fondo Investimento Occupazione.

     Gli importi dei progetti ammessi all'anticipazione del fondo regionale ma che non siano stati rimborsati con i finanziamenti di cui al comma precedente, restano a carico del fondo stesso.

     L'operatività del fondo di cui alla presente legge resta limitata a tutto il 31 dicembre 1988. Dopo tale data, all'eventuale disponibilità accertata sul fondo stesso saranno assicurate le destinazioni verso gli obiettivi previsti dalla legge 1 dicembre 1983, n. 651.

     (Norma finanziaria e urgenza).

     (Omissis).