Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 21/02/2011 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizione e requisiti) |
Art. 3. (I soggetti) |
Art. 4. (Procedura di riconoscimento del DAQ) |
Art. 5. (Società di distretto) |
Art. 6. (Programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità) |
Art. 7. (Procedure per l’approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto) |
Art. 8. (Risorse per la gestione e l’attuazione dei programmi di sviluppo) |
Art. 9. (Norme finanziarie e finali) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.134 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 5.
Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ.
(B.U. 18 marzo 2011, n. 19)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge disciplina le procedure di individuazione e di riconoscimento dei Distretti Agroalimentare di Qualità - di seguito DAQ - nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.
2. La Regione Abruzzo assegna ai DAQ un ruolo strategico per valorizzare il Sistema Abruzzo delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macrodistretti produttivi regionali.
3. I DAQ, insieme con i Distretti Rurali di cui alla
4. Attraverso tale strumento la Regione Abruzzo promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell’agroalimentare.
5. La Regione Abruzzo riconosce prioritariamente i DAQ che siano stati già promossi da imprese, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di formazione ed Enti Locali, purché i progetti strategici e la configurazione giuridica degli stessi siano coerenti con i requisiti previsti dalla presente legge.
6. Ai fini della previsione del comma 5, la Giunta regionale, acquisita la proposta e la documentazione dai soggetti proponenti e sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, adotta il provvedimento di riconoscimento del DAQ.
Art. 2. (Definizione e requisiti)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 13, commi 1 e 2 del
a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire da quelle inserite nel seguente elenco:
1) filiera vitivinicola
2) filiera olivicolo-oleicola
3) filiera ortofrutticola
4) filiera cerealicola
5) filiera carni
6) filiera lattiero casearia
7) filiera ittica;
b) una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;
c) un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell’attività di sostegno al sistema di cui al presente comma;
d) una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
Art. 3. (I soggetti)
1. I distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.
2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto agroalimentare di qualità sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
Art. 4. (Procedura di riconoscimento del DAQ)
1. Per giungere al riconoscimento di un DAQ, i soggetti di cui all’articolo 3, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un’azione volta al riconoscimento del DAQ, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui aderisce un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a venti, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese.
2. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 descrive le caratteristiche salienti del costituendo DAQ, evidenziando:
a) l’esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure per produzioni tradizionali o tipiche;
b) la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell’attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell’intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema;
c) le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell’intervento.
3. Il protocollo d’intesa contiene l’impegno di tutti i sottoscrittori a costituire una società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest’ultimo venga riconosciuto, gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali, l’impegno che in detta società l’organo decisionale sia composto per almeno il 50 per cento dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 per cento dalla parte privata.
4. Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi.
5. L’istanza per il riconoscimento di un distretto agroalimentare di qualità è presentata alla Regione Abruzzo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 20 maggio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l’ammissibilità dell’istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della Regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, accertata la sussistenza dei requisiti per la società di distretto prevista al comma 3.
Art. 5. (Società di distretto)
1. Il nucleo promotore del distretto agroalimentare di qualità, dopo l’avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione della società di distretto, costituita dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d’intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina della costituzione della società di distretto.
2. La società di distretto per mezzo dei suoi organi svolge i seguenti compiti:
a) redige e coordina l’adozione del programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità e ne promuove l’attuazione;
b) promuove l’utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale nei comparti ittici e agroalimentari;
d) organizza ed effettua le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità;
e) convoca ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all’articolo 6.
Art. 6. (Programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità)
1. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente e prevede:
a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto;
b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
c) le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
d) i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;
e) l’entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.
2. I progetti previsti all’interno del programma di sviluppo riguardano interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.
3. Al programma è allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
a) ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
b) breve descrizione dell’attività svolta;
c) solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.
4. Il programma deve essere sottoscritto:
a) dal Presidente del distretto;
b) dai legali rappresentanti delle imprese;
c) dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti agroalimentari di qualità così come definiti all’articolo 4.
Art. 7. (Procedure per l’approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto)
1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre centottanta giorni dal riconoscimento previsto dall’articolo 4, comma 6. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal Presidente del distretto contestualmente:
a) all’Assessorato regionale all’Agricoltura;
b) alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, l’Assessore regionale all’Agricoltura, con proprio decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia, determina l’ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.
4. L’Assessore regionale all’Agricoltura, per le attività di valutazione dei programmi può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
5. Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento dell’Assessore regionale all’Agricoltura, un nucleo tecnico di valutazione. L’attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell’Assessorato allo Sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
6. Il Presidente del distretto trasmette all’Assessorato all’Agricoltura, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.
7. L’Assessore regionale all’Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, esprime un proprio parere motivato.
8. L’Assessore regionale all’Agricoltura presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.
9. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati seguono le procedure di approvazione previste dal presente articolo.
Art. 8. (Risorse per la gestione e l’attuazione dei programmi di sviluppo)
1. La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti agro-alimentari di qualità riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente.
2. Per l’individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.
3. Le azioni previste al comma 1 per l’attuazione del programma di sviluppo sono svolte a favore dei soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle iniziative inserite nel programma.
Art. 9. (Norme finanziarie e finali)
1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.