Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 02/08/2010 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della L.R. 16/2005) |
Art. 2. (Abrogazione dell’articolo 11 della L.R. 16/2005) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.131 - L.R. 2 agosto 2010, n. 35.
Modifiche alla L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante: ’Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d’Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d’interesse zootecnico’.
(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’art. 10 della
“2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione Politiche Agricole di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (ARA). Il programma operativo 2008-2010, anche senza il parere del Comitato di cui all’art. 11, è esecutivo se approvato dalla Giunta Regionale”.
2. Il comma 5 dell’art. 10 della
“5. I programmi operativi e le loro variazioni sono predisposti, di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.), della Direzione Politiche Agricole. I programmi operativi 2008-2010, anche senza il parere del Comitato di cui all’art. 11, sono esecutivi se approvati dalla Giunta regionale”.
Art. 2. (Abrogazione dell’articolo 11 della
1. L’art. 11 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.