§ 3.1.131 - L.R. 2 agosto 2010, n. 35.
Modifiche alla L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante: ’Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d’Abruzzo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:02/08/2010
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 10 della L.R. 16/2005)
Art. 2.  (Abrogazione dell’articolo 11 della L.R. 16/2005)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.131 - L.R. 2 agosto 2010, n. 35.

Modifiche alla L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante: ’Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d’Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d’interesse zootecnico’.

(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della L.R. 16/2005)

1. Il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante “Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d’Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d’interesse zootecnico” è così sostituito:

“2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione Politiche Agricole di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (ARA). Il programma operativo 2008-2010, anche senza il parere del Comitato di cui all’art. 11, è esecutivo se approvato dalla Giunta Regionale”.

2. Il comma 5 dell’art. 10 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 è così sostituito:

“5. I programmi operativi e le loro variazioni sono predisposti, di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.), della Direzione Politiche Agricole. I programmi operativi 2008-2010, anche senza il parere del Comitato di cui all’art. 11, sono esecutivi se approvati dalla Giunta regionale”.

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’articolo 11 della L.R. 16/2005)

1. L’art. 11 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 è abrogato.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.