Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 29/10/1996 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. La tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per il rinnovo della tassa annuale è dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta. |
Art. 2. |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.1.59 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 106. [1]
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 22 del 15.2.1988 e 3.7.1995 n. 46 (Tartufi).
(B.U. n. 21 del 15 novembre 1996).
La tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per il rinnovo della tassa annuale è dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 21 dicembre, 2012, n. 66.
[2] Testo riportato all'art. 5, comma 2°, della