§ 3.1.59 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 106.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 22 del 15.2.1988 e 3.7.1995 n. 46 (Tartufi).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:29/10/1996
Numero:106


Sommario
Art. 1.      La tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per il rinnovo della tassa annuale è dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta.
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.1.59 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 106. [1]

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 22 del 15.2.1988 e 3.7.1995 n. 46 (Tartufi).

(B.U. n. 21 del 15 novembre 1996).

 

Art. 1.

     La tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per il rinnovo della tassa annuale è dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 21 dicembre, 2012, n. 66.

[2] Testo riportato all'art. 5, comma 2°, della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22.