§ 3.1.56 – L.R. 17 gennaio 1996, n. 6.
Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e disposizioni per accelerare le procedure amministrative delle leggi vigenti in agricoltura e foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:17/01/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Proroga legge regionale 31/82.
Art. 2.  Accelerazione procedure.
Art. 3.  Disposizioni varie.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Urgenza.


§ 3.1.56 – L.R. 17 gennaio 1996, n. 6.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e disposizioni per accelerare le procedure amministrative delle leggi vigenti in agricoltura e foreste.

(B.U. 30 gennaio 1996, n. 4 bis spec.).

 

Art. 1. Proroga legge regionale 31/82.

     1. La legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche ed integrazioni già prorogata al 31 dicembre 1995 con legge regionale 31 dicembre 1994, n. 107, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1996.

     2. Gli aiuti previsti saranno concessi nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 12 del Reg. CEE 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

     3. Gli interventi riguardanti il credito agrario sono disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1994, n. 62 e dalla successiva del 1° marzo 1995, n. 9, di modifica ed integrazione.

 

     Art. 2. Accelerazione procedure.

     1. Gli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati per tutte le richieste di benefici derivanti da leggi e/o regolamenti vigenti in agricoltura e foreste, possono avvalersi della facoltà di ricorso all'autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; è, altresì, ammesso il riferimento a documenti non soggetti a scadenza e già in possesso degli Uffici aditi.

     2. I sopralluoghi aziendali effettuati dal personale regionale per le attività istruttorie delle richieste di cui al primo comma sono limitati ai casi di effettiva, reale necessità al fine di ridurre i tempi di definizione delle richieste, ed espressamente autorizzati dal dirigente dell'Ufficio procedente. Gli Uffici potranno chiedere integrazioni alle richieste una sola volta; decorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficio, salvo diverso termine stabilito dalla Giunta regionale, emette il provvedimento di competenza. Il termine per l'adozione del provvedimento resta sospeso dalla data di comunicazione di integrazione della documentazione al richiedente, a quella di acquisizione della stessa. Qualora l'imprenditore non provveda alla regolarizzazione della pratica entro 60 giorni dalla comunicazione, la richiesta si intende respinta.

     3. Le richieste definite sulla base della documentazione prodotta, verranno sottoposte a controlli con accertamenti a campione su almeno il 20% delle stesse. La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure e le modalità per i controlli. Nei casi di accertamento di frode saranno recuperati, previo revoca della concessione, i contributi eventualmente connessi, maggiorati degli interessi legali, fatte salve le responsabilità penali. I soggetti interessati sono esclusi da qualsiasi tipo di beneficio regionale per un quinquennio.

     4. I Dirigenti dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura autorizzano, nell'ambito delle funzioni di coordinamento degli Uffici Territoriali per l'Agricoltura (U.T.A.), l'affidamento delle attività istruttorie prescindendo dalla competenza territoriale del singolo U.T.A., dandone comunicazione al Settore Agricoltura. In caso di necessità i suddetti dirigenti possono richiedere al Settore di affidare le attività istruttorie anche agli Uffici Territoriali per l'Agricoltura di altra provincia. I Dirigenti dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio rimarranno tuttavia responsabili per i provvedimenti definitivi.

     5. Le liquidazioni che discendono da provvedimenti concessivi della Giunta regionale o dei comuni sono disposte con ordinanze dei dirigenti responsabili delle strutture competenti, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle disposizioni normative previste da precedenti leggi regionali in Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 3. Disposizioni varie.

     1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate a ciascun titolo della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modificazioni tra gli interventi previsti nei medesimi titoli, provvede la Giunta regionale, anche in deroga agli stanziamenti annuali già determinati nei singoli articoli.

     2. Tutti gli interventi che prevedono il concorso regionale nel pagamento degli interessi verranno posti in essere dagli istituti di credito convenzionati con la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e saranno assistiti dalle garanzie previste dagli articoli 44 e seguenti dello stesso decreto legislativo.

     3. Sono abrogate tutte le disposizioni che contrastano con quelle della presente legge.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     (Omissis).

 

     Art. 5. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.