§ 3.1.42 - L.R. 28 dicembre 1992, n. 103.
Proroga della L.R. 7 Luglio 1982, n. 38 (Forestazione).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:28/12/1992
Numero:103


Sommario
Art. 1.      1. La Legge Regionale 7 luglio 1982, n. 38 con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1993.
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1993 con la presente legge, si provvede per l'anno 1993 con [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.42 - L.R. 28 dicembre 1992, n. 103.

Proroga della L.R. 7 Luglio 1982, n. 38 (Forestazione).

(B.U. n. 44 del 29 dicembre 1992).

 

Art. 1.

     1. La Legge Regionale 7 luglio 1982, n. 38 con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1993.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1993 con la presente legge, si provvede per l'anno 1993 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge di rifinanziamento della legge 8.11.1986, n. 752 e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura e foreste.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.