§ 3.1.41 - L.R. 28 dicembre 1992, n. 100.
Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 17.1.1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:28/12/1992
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Modifiche.
Art. 2.  Integrazione stanziamento.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 3.1.41 - L.R. 28 dicembre 1992, n. 100.

Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 17.1.1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.

(B.U. n. 44 del 29 dicembre 1992)

 

Art. 1. Modifiche.

     1. Alla L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - all'art. 2 sono soppresse le parole «il cinghiale» (sus scrofa);

     - l'art. 4 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     - l'art. 7 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Integrazione stanziamento.

     1. Lo stanziamento di L. 120.000.000 previsto all'art. 8 della L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 aumentato di L. 300.000.000 dall'art. 27 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38, è integrato, limitatamente all'anno 1992, per definire le posizioni pregresse al 31.12.1991, da un ulteriore stanziamento per L. 3.103.000.000.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Al maggiore onere di L. 3.103.000.000 di cui al precedente art. 2 della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1992:

     Cap. 111591 «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo I L.R. 7.7.1982, n. 38 e successive modifiche»

     in diminuzione L. 3.103.000.000

     Cap. 102449 «contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - L.R. 17.1.1974, n. 3, L.R. 7.7.1982, n. 38» in aumento L. 3.103.000.000.

     2. La tabella di cui all'art. 12 della Legge Regionale di bilancio 14 aprile 1992, n. 32, resta corrispondentemente modificata in relazione allo stanziamento del Cap. 111591.

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.