§ 3.1.35 - L.R. 6 marzo 1991, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.7.1986, n. 37, in applicazione del Titolo V del Reg. CEE 797 del 30.3.85 come sostituito dall'art. 1 ter, punto 7, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:06/03/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La presente legge apporta modificazioni e integrazioni alla L.R. 31.7.1986, n. 37, recante «Norme per l'applicazione del Regolamento CEE 797/1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle [...]
Art. 2.      Alla L.R. 31.7.1986, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Art. 3.      L'unità lavorativa uomo U.L.U. rappresenta l'unità del calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda; essa corrisponde ad un impiego lavorativo annuo di 2000 ore.
Art. 4.      Per quanto riguarda gli aiuti ai produttori di foraggio, si applicano le limitazioni previste dalla decisione CEE, pubblicata nella G.U.C.E. L. 227 del 14.8.1987.
Art. 5.      Gli incentivi di cui agli artt. 15, 16 e 17 della L.R. 24.1.1984, n. 18, contenente norme in materia di Agriturismo, quando vertono su misure disciplinate dal Reg. 797 del 12 marzo 1985 e dalla [...]
Art. 6.      Futuri ed eventuali adeguamenti ai Regolamenti Comunitari di cui all'art. 1 sono adottati con deliberazione di Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Agricoltura.
Art. 7.      Ai fini della presente legge, il valore in lire italiane dell'ECU è quello fissato al 1° gennaio dell'anno in cui è decisa la concessione dell'aiuto.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.1.35 - L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.7.1986, n. 37, in applicazione del Titolo V del Reg. CEE 797 del 30.3.85 come sostituito dall'art. 1 ter, punto 7, del Reg. CEE n. 1760 del 15.6.87, della decisione CEE 87/332 del 12.6.87 e del Reg. CEE 1137/88, e del Reg. CEE 3808/89 (Norme per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

(B.U. n. 7 del 22 marzo 1991).

 

Art. 1.

     La presente legge apporta modificazioni e integrazioni alla L.R. 31.7.1986, n. 37, recante «Norme per l'applicazione del Regolamento CEE 797/1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie» e recepisce le disposizioni dei regolamenti delle Comunità Economiche Europee n. 1760/87, 1094/88, 1137/88, 3808/89.

 

     Art. 2.

     Alla L.R. 31.7.1986, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     la lettera c) dell'art. 3 è modificata come segue:

     (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 4 è così modificato:

     (Omissis).

     Il secondo comma dell'art. 4 è così modificato:

     (Omissis).

     Il terzo comma dell'art. 4 è così modificato:

     (Omissis).

     Il quarto comma dell'art. 4 è abrogato.

     Il quinto comma dell'art. 4 è così modificato:

     (Omissis).

     Il terzo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il quarto comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente.

     (Omissis).

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'art. 8 la parola «mutui» è sostituita con la parola «prestiti».

     All'art. 9, primo comma, al secondo trattino, dopo la parola «gestione» è aggiunto «o cogestione».

     All'art. 9, primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'art. 9, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:

     (Omissis).

     All'art. 9, 2° comma, lett. a), la voce «7.500 ECU» è sostituita da «10.000 ECU».

     All'art. 9, dopo il terzo comma, è introdotto il seguente:

     (Omissis).

     All'art. 10, secondo comma, dopo le parole «agli imprenditori agricoli» è aggiunto «a titolo principale».

     All'art. 10, quarto comma, dopo le parole «istituito presso l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo» è aggiunto «o dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria».

     All'art. 13, secondo comma, la voce «12.000 ECU» è sostituita da «36.000 ECU».

     All'art. 17, per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, l'estensivazione e la riconversione della produzione, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'unità lavorativa uomo U.L.U. rappresenta l'unità del calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda; essa corrisponde ad un impiego lavorativo annuo di 2000 ore.

 

     Art. 4.

     Per quanto riguarda gli aiuti ai produttori di foraggio, si applicano le limitazioni previste dalla decisione CEE, pubblicata nella G.U.C.E. L. 227 del 14.8.1987.

 

     Art. 5.

     Gli incentivi di cui agli artt. 15, 16 e 17 della L.R. 24.1.1984, n. 18, contenente norme in materia di Agriturismo, quando vertono su misure disciplinate dal Reg. 797 del 12 marzo 1985 e dalla L.R. 31.7.1986, n. 37, non possono superare i limiti e gli importi previsti dal predetto regolamento e dalla presente legge.

     Per quanto non previsto dal Reg. CEE 797/85, gli incentivi non possono superare i limiti:

     - del 45% per le zone non svantaggiate;

     - del 55% per le zone svantaggiate e/o con particolare vocazione agrituristica.

     In ogni caso il contributo non può superare la cifra corrispondente al controvalore in lire italiane di 40.000 ECU per azienda.

     Nel corso dell'esecuzione dei lavori, all'operatore agrituristico possono essere concesse anticipazioni fino al 50% del contributo accordato.

 

     Art. 6.

     Futuri ed eventuali adeguamenti ai Regolamenti Comunitari di cui all'art. 1 sono adottati con deliberazione di Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Agricoltura.

 

     Art. 7.

     Ai fini della presente legge, il valore in lire italiane dell'ECU è quello fissato al 1° gennaio dell'anno in cui è decisa la concessione dell'aiuto.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.