§ 3.1.22 - L.R. 20 novembre 1987, n. 77.
Proroga ed ulteriori modificazioni della Legge Regionale 3 giugno 1982, n. 31. Agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:20/11/1987
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
Art. 2.      Gli aiuti previsti dalla stessa legge regionale saranno concessi, nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi, previsti dall'art. 8 del Regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento [...]
Art. 3.      La Regione si fa promotrice delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dall'agricoltura [...]
Art. 4.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31 dicembre 1988 con la presente legge, si provvede per l'anno 1988, [...]
Art. 5.  (Urgenza).


§ 3.1.22 - L.R. 20 novembre 1987, n. 77.

Proroga ed ulteriori modificazioni della Legge Regionale 3 giugno 1982, n. 31. Agricoltura.

(B.U. n. 19 Straord. del 2 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli aiuti previsti dalla stessa legge regionale saranno concessi, nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi, previsti dall'art. 8 del Regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

     La Legge Regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 3.

     La Regione si fa promotrice delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dall'agricoltura nazionale, alle quali l'ordinamento statale riserva specifici finanziamenti.

     Mantengono vigore le iniziative riconducibili alle disposizioni di cui alla L.R. n. 31 del 1982, e successive modificazioni, conservando l'attuale tipo di finanziamento.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31 dicembre 1988 con la presente legge, si provvede per l'anno 1988, con legge di bilancio, sulla base delle assegnazioni provenienti dallo Stato ai sensi della Legge 8 novembre 1986, n. 752, e successive leggi congeneri.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).