Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 20/11/1987 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: |
Art. 2. Gli aiuti previsti dalla stessa legge regionale saranno concessi, nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi, previsti dall'art. 8 del Regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento [...] |
Art. 3. La Regione si fa promotrice delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dall'agricoltura [...] |
Art. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31 dicembre 1988 con la presente legge, si provvede per l'anno 1988, [...] |
Art. 5. (Urgenza). |
§ 3.1.22 - L.R. 20 novembre 1987, n. 77.
Proroga ed ulteriori modificazioni della Legge Regionale 3 giugno 1982, n. 31. Agricoltura.
(B.U. n. 19 Straord. del 2 dicembre 1987).
Alla
(Omissis).
Gli aiuti previsti dalla stessa legge regionale saranno concessi, nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi, previsti dall'art. 8 del Regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
La
La Regione si fa promotrice delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4 della
Mantengono vigore le iniziative riconducibili alle disposizioni di cui alla
Agli oneri derivanti dall'applicazione della
Art. 5. (Urgenza).
(Omissis).