§ 3.1.6 - L.R. 25 agosto 1978, n. 49.
Determinazione tasso concorso regionale in materia di credito agrario.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:25/08/1978
Numero:49


Sommario
Art. 1.      La quota di concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario poste in essere dagli istituti ed Enti autorizzati ai sensi della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 e [...]
Art. 2.      Eventuali variazioni della quota di cui all'articolo precedente saranno determinate con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al tasso globale di riferimento fissato periodicamente [...]
Art. 3.      La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilirà altresì le quote di concorso regionale per le operazioni di credito agrario poste in essere in applicazione della legge n. 364 del 1970 [...]


§ 3.1.6 - L.R. 25 agosto 1978, n. 49.

Determinazione tasso concorso regionale in materia di credito agrario.

(B.U. n. 29 dell'8 settembre 1978)

 

Art. 1.

     La quota di concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario poste in essere dagli istituti ed Enti autorizzati ai sensi della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura massima complessiva del 9,15% per il credito agrario di esercizio, e del 10,80% per il credito agrario di miglioramento.

 

     Art. 2.

     Eventuali variazioni della quota di cui all'articolo precedente saranno determinate con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al tasso globale di riferimento fissato periodicamente con Decreto Interministeriale o Ministeriale.

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilirà altresì le quote di concorso regionale per le operazioni di credito agrario poste in essere in applicazione della legge n. 364 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Urgenza). - (Omissis).