Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 29/08/1977 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Le norme della presente legge hanno lo scopo di adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato in applicazione del regolamento CEE n. 1162/76 del Consiglio del 17 maggio 1976 e del [...] |
Art. 2. Fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. 3 possono essere effettuati nuovi impianti di vigneti, nei comprensori delimitati ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, con l'impiego dei [...] |
Art. 3. Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale. |
Art. 4. Chiunque procede a nuovi impianti o reimpianti di viti, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, sarà obbligato ad estirpare le viti impiantate. |
§ 3.1.5 - L.R. 29 agosto 1977, n. 55.
Norme relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
(B.U. n. 36 del 21 settembre 1977).
Le norme della presente legge hanno lo scopo di adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato in applicazione del
Fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. 3 possono essere effettuati nuovi impianti di vigneti, nei comprensori delimitati ai sensi del
Possono altresì, essere effettuati reimpianti di vigneti con l'impiego, nelle rispettive province, dei seguenti vitigni raccomandati o autorizzati:
PROVINCIA DI CHIETI |
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Raccomandati Autorizzati |
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Barbera n. |
Bombino Bianco b. Montonico Bianco b. |
Ciliegiolo n. Pinot Grigio g. |
Cococciola b. Riesling Renano b. |
Maiolica n. Sangiovese n. |
Malvasia del Chianti b. Sylvaner Verde b. |
Merlot n. Tocai Friulano b. |
Montepulciano n. Traminer Aromatico r. |
Pecorino b. Trebbiano Toscano b. |
Pinot Bianco b. Veltliner b. |
Regina b. |
Regina dei Vigneti b. |
Pinot Nero n. |
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PROVINCIA DELL'AQUILA |
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Raccomandati Autorizzati |
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Bombino Bianco b. Mostosa b. |
Ciliegiolo n. Riesling Italico b. |
Cococciola b. Riesling Renano b. |
Malvasia del Chianti b. Sangiovese n. |
Montepulciano n. Sylvaner Verde b. |
Pecorino b. Tocai Friulano b. |
Pinot Bianco b. Traminer Aromatico r. |
Pinot Grigio g. Trebbiano Toscano b. |
Pinot Nero n. Veltliner b. |
Verdicchio Bianco b. |
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PROVINCIA DI PESCARA |
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Raccomandati |
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Barbera n. |
Bombino Bianco b. |
Ciliegiolo n. |
Cococciola b. |
Malvasia del Chianti b. |
Merlot n. |
Montepulciano n. |
Pinot Bianco b. |
Pinot Grigio g. |
Pinot Nero n. |
Riesling Italico b. |
Riesling Renato b. |
Sangiovese n. |
Sylvaner Verde b. |
Tocai Friulano b. |
Traminer Aromatico r. |
Trebbiano Toscano b. |
Veltliner b. |
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PROVINCIA DI TERAMO |
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Raccomandati |
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Biancame b. |
Bombino Bianco b. |
Ciliegiolo n. |
Cococciola b. |
Dolcetto n. |
Malbech n. |
Malvasia del Chianti b. |
Merlot |
Montepulciano n. |
Montonico Bianco b. |
Pecorino b. |
Pinot Bianco b. |
Pinot Grigio g |
Pinot Nero n. |
Riesling Italico b. |
Riesling Renano b. |
Sangiovese n. |
Sylvaner Verde b. |
Tocai Friulano b. |
Traminer Aromatico r. |
Trebbiano Toscano b. |
Veltliner b. |
Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale.
Chiunque procede a nuovi impianti o reimpianti di viti, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, sarà obbligato ad estirpare le viti impiantate.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, quest'ultima provvede a far rimuovere l'impianto, ponendo a carico del trasgressore il relativo costo.
(Urgenza). - (Omissis).