§ 2.5.26 - L.R. 18 maggio 2000, n. 88.
Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:18/05/2000
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Compiti della commissione.
Art. 3.  Procedure per l'acquisizione di atti e pareri.
Art. 4.  Composizione e modalità di elezione.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Commissione.
Art. 7.  Indennità di presenza missione e carica.
Art. 8.  Attività programmatoria.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Abrogazione norma.
Art. 11.  Norma transitoria e urgenza.


§ 2.5.26 - L.R. 18 maggio 2000, n. 88. [1]

Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive.

(B.U. n. 18 del 28 giugno 2000).

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale e per la promozione di azioni positive.

     2. La Commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione, dalle finalità di cui all'art. 1 della legge 125/1991, dalle Direttive Europee in materia, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'Azione sottoscritti a Pechino nel 1995, ribadite nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, opera nello spirito della valorizzazione della differenza di genere, al fine di sostenere percorsi di libertà, autonomia e forza femminile, adoperandosi per la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole di fatto e di diritto.

 

     Art. 2. Compiti della commissione.

     La commissione opera per integrare il punto di vista di genere nelle politiche di governo, valutare l'impatto equitativo di genere delle politiche regionali, perseguire l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione formale e sostanziale nei confronti delle donne.

     In particolare:

     a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione;

     b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di nomine e designazioni di competenza del Consiglio al fine di assicurare una significativa presenza femminile nei luoghi decisionali;

     c) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui all'art. 1;

     d) valuta lo stato di attuazione nella Regione della normativa nazionale regionale ed europea in materia di parità e pari opportunità, e vigila sulla loro applicazione;

     e) promuove l'adozione di azioni positive nel lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi da parte di soggetti pubblici e privati;

     f) promuove forme di collaborazione con le consigliere di parità e con gli organi competenti in materia di politiche per l'impiego, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

     g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione o violazione di leggi in materia di parità, pari opportunità, molestie sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le consigliere di parità;

     h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera e professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile;

     i) fornisce pareri ai soggetti discriminati e alle loro organizzazioni, al fine di rimuovere le discriminazioni di carattere collettivo, anche proponendo codici di comportamento in accordo con le parti sociali e le Consigliere di parità;

     j) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative concernenti le pari opportunità, in particolare nel confronti delle amministrazioni locali, a cui può proporre codici di comportamento e iniziative legislative;

     k) attua iniziative dirette a promuovere una diversa redistribuzione dei carichi e delle responsabilità familiari;

     l) svolge e promuove indagini e ricerche sui temi di cui alla presente legge, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni, e partecipa altresì tramite le proprie rappresentanti ad iniziative attinenti;

     m) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, anche diffondendo informazioni attraverso mezzi propri;

     n) collabora e sostiene iniziative assunte da associazioni di donne, nell'ambito delle proprie finalità;

     o) svolge iniziative di valorizzazione della presenza femminile in campo artistico, culturale, storico;

     p) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Procedure per l'acquisizione di atti e pareri.

     1. Prima dell'approvazione da parte degli organi competenti il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale inviano alla commissione ogni atto o documento comunque inerente alle materie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 per il parere.

     2. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le commissioni consiliari devono acquisire il parere preventivo della Commissione Pari Opportunità sui disegni e le proposte di legge e sugli atti deliberativi per questioni concernenti le materie di cui ai punti a e b) art. 2. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dell'atto; ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si considera positivo.

     3. Gli organi regionali sono tenuti a motivare ove ritengano disattendere i pareri della commissione.

     4. Gli uffici dell'amministrazione della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti sono tenuti a fornire, su richiesta della commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti della medesima.

     5. La commissione può chiedere di essere consultata su ogni altra questione attinente i propri compiti istituzionali.

 

     Art. 4. Composizione e modalità di elezione.

     1. La commissione è composta da ventuno donne, elette dal Consiglio regionale, con voto limitato, scelte da un apposito Albo formato da donne che abbiano maturato esperienze e competenze di carattere culturale professionale, politico, scientifico e sociale nell'ambito delle materie attinenti alla presente legge. La scelta dei nominativi designati all'interno dell'Albo dovrà comunque garantire che almeno un terzo sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali e femminili, in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità.

     2. Tre mesi prima della scadenza della legislatura, verrà pubblicato sul B.U.R.A. a cura della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Pari Opportunità, il Bando per la compilazione dell'albo, indicando i requisiti e i criteri in base ai quali dovranno essere compilati i curricula delle candidate.

     3. Le associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali che intendono proporre una candidatura nell'Albo, devono far pervenire alla Giunta entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A, il nominativo corredato da un curriculum vitae e professionale, da cui si evincano le competenze, le esperienze e le professionalità specifiche e di genere.

     4. Le singole donne che volessero autocandidarsi devono seguire la medesima procedura.

     5. I nominativi pervenuti formeranno l'Albo regionale delle candidate alla Commissione Pari Opportunità.

     6. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura.

     7. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvederà all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Albo, che rimane vigente anche in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

     8. Le componenti la commissione sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

     9. Della commissione non possono far parte consiglieri regionali, provinciali, comunali e assessori in carica, né componenti di Commissioni Pari Opportunità di altre istituzioni. Partecipa alle riunioni della commissione la consigliera regionale di parità.

     10. La commissione deve essere insediata entro 90 giorni dal rinnovo della legislatura.

     11. Fino al nuovo insediamento restano in carica la commissione precedente, l'Ufficio di Presidenza e la Presidente.

 

     Art. 5. Organi.

     1. Nella prima seduta successiva a quella convocata dal Presidente della Giunta per l'insediamento, la commissione elegge a maggioranza una Presidente e due vice Presidenti, che formano l'Ufficio di presidenza.

     2. L'Ufficio di presidenza della commissione è rinnovato a metà mandato e le componenti possono essere riconfermate.

     3. Le componenti dell'Ufficio di presidenza possono essere revocate dal mandato con votazione a maggioranza assoluta delle componenti.

     4. La Presidente rappresenta la commissione nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno. Convoca e presiede le sedute e coordina i lavori della commissione.

     5. Le vice-Presidenti collaborano con la Presidente e la sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

     6. La commissione può articolarsi in sottocommissioni e gruppi di lavoro, a cui possono essere invitate persone esterne.

     7. La commissione si doterà di un proprio regolamento interno ad ogni rinnovo di mandato.

 

     Art. 6. Commissione.

     1. La commissione ha sede presso la presidenza della Giunta regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un Ufficio da istituire all'interno dell'Area Affari della Presidenza. Fino all'istituzione del nuovo ufficio continuano a valere le disposizioni vigenti in materia di organizzazione. La commissione per l'attuazione del proprio programma, può procedere, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni al conferimento di incarichi di collaborazione a istituti di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti.

     2. La commissione può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

     Art. 7. Indennità di presenza missione e carica. [*]

     1. Alle componenti la commissione spetta un gettone di presenza di L. 100.000 lorde per ogni seduta di partecipazione alle riunioni della commissione e delle sottocommissioni permanenti.

     2. Per la partecipazione alle sedute della commissione delle componenti che risiedono fuori sede spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio.

     3. Per la partecipazione, in rappresentanza della commissione, ad incontri, convegni o seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la commissione, sia in Italia che all'estero, spettano alle componenti dell'Ufficio di Presidenza o a loro delegate le spese di viaggio e di soggiorno.

     4. Per la Presidente e le vice Presidenti il gettone di presenza è stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 e L. 150.000 lorde per ogni seduta delle commissioni e dell'Ufficio di Presidenza.

     5. Le spese di cui ai commi che precedono trovano la loro copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento del Cap. 11625 del bilancio regionale e nei corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari.

     6. Il regolamento di cui all'art. 5 stabilisce il numero massimo di riunioni degli organi, il numero e le finalità delle sottocommissioni permanenti oltreché il numero massimo delle loro riunioni.

 

     Art. 8. Attività programmatoria.

     1. La Commissione invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati complessivamente in L. 200.000.000, si provvede con lo stanziamento iscritto al pertinente Cap. 11625, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2000, che assume la nuova seguente denominazione: "Spese per il funzionamento della commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive".

     2. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti saranno iscritti con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13/1999.

 

     Art. 10. Abrogazione norma.

     1. E' abrogata la L.R. 41/1988.

 

     Art. 11. Norma transitoria e urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e si applica, ad eccezione dell'art. 4, alla commissione attualmente in carica.

 

 

[*] Il Commissario del Governo nella Regione Abruzzo con nota n. 792/1026 C.G. del 20.04.2000, nel trasmettere debitamente vistata la presente legge ha comunicato che: "Il Governo ne ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20.04.2000, precisando con l'occasione, con riferimento all'art. 7, che la corresponsione del gettone di presenza deve intendersi riferita ad ogni giornata di seduta e non già "per seduta".

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26.