§ 2.5.25 - L.R. 27 dicembre 1999, n. 147.
Interventi in materia di Servizio Civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:27/12/1999
Numero:147


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto della legge.
Art. 3.  Consulta regionale per il servizio civile.
Art. 4.  Ufficio regionale per il servizio civile.
Art. 5.  Piano regionale per il servizio civile.
Art. 6.  Programmi di intervento.
Art. 7.  Formazione degli operatori del servizio civile.
Art. 8.  Attività di informazione.
Art. 9.  Misure di intervento per il primo anno di attività.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.  Urgenza.


§ 2.5.25 - L.R. 27 dicembre 1999, n. 147.

Interventi in materia di Servizio Civile.

(B.U. n. 31 Straord. del 28 dicembre 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dallo Statuto, disciplina nell'ambito delle proprie competenze le attività rivolte al servizio civile quale forma sostitutiva del servizio militare, nel rispetto ed in conformità con la legislazione nazionale vigente.

 

     Art. 2. Oggetto della legge.

     1. Sono oggetto della presente legge:

     - la definizione, pianificazione e compartecipazione della Regione Abruzzo ai programmi d'intervento, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale, la cui attuazione è realizzata tramite gli Enti locali

- di seguito definiti semplicemente enti - e le organizzazioni pubbliche e

private, del volontariato e del no-profit - di seguito definite

semplicemente organizzazioni - che, ai sensi della normativa statale

vigente, hanno stipulato o intendono stipulare con l'amministrazione

statale una convenzione per utilizzare i giovani nel servizio civile;

     - le modalità di realizzazione e cofinanziamento delle attività volte ad informare gli Enti, le organizzazioni ed i cittadini, particolarmente i giovani chiamati allo svolgimento del servizio di leva, circa l'esistenza e il contenuto della normativa statale in materia di servizio civile;

     - le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività di formazione degli operatori cui è affidata la gestione del servizio civile negli Enti e nelle organizzazioni;

     - la disciplina dei rapporti tra la Regione Abruzzo, gli Enti e le organizzazioni ed il cofinanziamento della Regione alle attività promosse dagli Enti e dalle organizzazioni.

 

     Art. 3. Consulta regionale per il servizio civile.

     1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organismo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge.

     2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

     - il componente la Giunta regionale preposto alla Sicurezza Sociale;

     - tre componenti il Consiglio regionale, dei quali due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;

     - un componente per ciascuna delle associazioni rappresentative degli obiettori di coscienza attive in ambito regionale;

     - cinque componenti in rappresentanza delle organizzazioni, sulla base delle designazioni fatte dalle organizzazioni stesse;

     - un componente in rappresentanza dell'ANCI;

     - un componente in rappresentanza dell'UPA;

     - un componente in rappresentanza dell'UNCEM.

     3. Gli enti e le organizzazioni esprimono i propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale del servizio civile se in possesso dei seguenti requisiti:

     - operano da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

     - svolgono, senza scopo di lucro, la propria attività con continuità, anche se con cadenza periodica;

     - mostrano corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla legge 230/98, art. 8, comma 2, lettera b).

     4. I componenti della Consulta regionale sul servizio civile restano in carica cinque anni. Ai componenti non facenti parte del Consiglio regionale compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.

     5. La Consulta regionale del servizio civile è presieduta dal componente la Giunta regionale preposto alla Sicurezza Sociale. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti la Consulta, predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.

     6. La Consulta regionale del servizio civile, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime parere obbligatorio sullo schema di piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 5. La Consulta ha inoltre facoltà di proposta sulle materie oggetto della presente legge e sulle sue modalità di attuazione.

     7. La Consulta regionale del servizio civile si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

     8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche relative al Settore Sicurezza Sociale.

     9. La Consulta regionale del servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 4. Ufficio regionale per il servizio civile.

     1. E' istituito presso il Settore Sicurezza Sociale della Regione Abruzzo l'Ufficio regionale per il servizio civile. Il Componente la Giunta individua, nell'ambito dei Servizi del Settore, le figure professionali necessarie alla prima applicazione della presente legge.

     2. L'Ufficio regionale provvede a:

     - raccogliere le segnalazioni relative alle problematiche presenti nel territorio regionale nei settori in cui possono essere impiegati i giovani in servizio civile secondo la normativa nazionale vigente;

     - raccogliere i programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale;

     - realizzare una banca dati regionale contenente le informazioni sugli Enti e le organizzazioni pubblici e privati ed i programmi di intervento finanziati in base all'art. 6;

     - predisporre e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti e le organizzazioni, campagne informative sulla normativa nazionale vigente per il servizio civile e sulla presente legge, nonché sulle attività previste dal Piano Regionale di cui al successivo art. 5;

     - svolgere le attività ad esso demandate, in attuazione di quanto stabilito dalla legge 8.7.1998, n. 230 ed in particolare quanto previsto all'art. 8 della medesima legge;

     - raccogliere i progetti relativi alla formazione e addestramento al servizio civile degli obiettori di coscienza.

 

     Art. 5. Piano regionale per il servizio civile.

     1. Le attività di cui all'art. 4, sono realizzate secondo le linee di intervento previste dal Piano regionale per il servizio civile.

     2. Il Piano regionale per il servizio civile ha durata quinquennale ed è predisposto dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte e dei pareri della Consulta regionale del servizio civile. Il Piano è articolato in programmi operativi annuali. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio di riferimento, la relativa proposta di deliberazione contenente gli indirizzi programmatici e le attività per l'anno successivo. Con tale atto sono individuati:

     - le priorità, i settori e le tipologie dei programmi di intervento, gli obiettivi da perseguire, i criteri di rendicontazione, le disposizioni atte a verificare lo svolgimento e la qualità delle attività nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

     - le iniziative e gli strumenti per l'informazione, le altre Amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni che concorrono alla loro realizzazione, le modalità di diffusione sul territorio regionale, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

     - i programmi dei corsi di formazione per gli operatori degli Enti e delle organizzazioni pubblici e privati, le modalità di diffusione sul territorio, le risorse finanziarie stanziate dalla Regione.

     3. La deliberazione del Consiglio regionale, adottata entro il 30 novembre, costituisce il Piano regionale per il servizio civile.

 

     Art. 6. Programmi di intervento.

     1. La Regione Abruzzo partecipa, nelle forme recate dalla presente legge, ai programmi di intervento realizzati dagli Enti e dalle organizzazioni regolarmente convenzionati con l'Amministrazione statale per l'impiego dei giovani in servizio civile.

     2. Entro 60 giorni dall'approvazione del Piano regionale la Giunta regionale adotta il programma annuale di intervento e provvede al trasferimento dei fondi agli Enti e agli organi beneficiari. Per gli anni successivi al primo il Programma annuale di intervento ed il trasferimento dei fondi deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro il 28 febbraio.

     3. I programmi di intervento devono essere relativi ai settori previsti dalla normativa nazionale vigente e la loro attuazione è realizzata secondo i criteri e le priorità stabilite dal Piano regionale per il servizio civile.

     4. Gli Enti e le organizzazioni, anche tra di loro associati, presentano le proposte di intervento all'Ufficio regionale per il servizio civile entro il 31 agosto di ogni anno. Ciascuna proposta deve contenere:

     - l'indicazione delle attività, gli obiettivi da perseguire e i relativi tempi di attuazione, l'Ente cui ne è affidata la realizzazione;

     - l'indicazione del numero dei giovani in servizio civile, degli eventuali lavoratori dipendenti e altro personale volontario in servizio presso gli Enti che parteciperanno alla realizzazione delle attività previste;

     - l'individuazione delle modalità e i tempi di impiego degli addetti;

     - l'indicazione nominativa dei responsabili della proposta d'intervento;

     - l'elencazione dei beni immobili e delle attrezzature con cui l'Ente assicura lo svolgimento dalle attività oggetto della proposta d'intervento, messe a disposizione dall'Ente stesso o ad esso concessi in comodato dalla Regione;

     - la previsione delle risorse economiche necessarie e la quota di copertura delle spese poste a carico del proponente.

     5. Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, l'Ufficio regionale individua le proposte d'intervento da finanziare secondo le seguenti priorità:

     - proposte che, per la medesima attività, coinvolgono una pluralità di Enti o organizzazioni;

     - proposte che coinvolgono Enti o organizzazioni i cui operatori partecipano o abbiano già partecipato a corsi di formazione predisposti secondo le norme della presente legge;

     - proposte per la cui attuazione è previsto un maggior impegno economico in termini percentuali dell'Ente proponente.

     6. Gli Enti e le organizzazioni, entro due mesi dalla conclusione dell'intervento, devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

     7. Gli Enti e le organizzazioni decadono dal diritto al finanziamento previsto e non ancora erogato in caso di sospensione, revoca o disdetta della convenzione con l'Amministrazione statale, oppure in caso di omessa comunicazione delle variazioni dei requisiti di cui al comma 3.

     8. Nel caso in cui l'Ente o l'organizzazione non abbia presentato la rendicontazione di cui al comma 6 o non abbia conseguito gli obiettivi o svolto le attività previste nelle forme ed entro i tempi stabiliti dal programma di intervento, non sono ammessi ad accedere ai finanziamenti erogati ai sensi della presente legge per il biennio successivo.

     9. Annualmente la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

 

     Art. 7. Formazione degli operatori del servizio civile.

     1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti e delle organizzazioni sono effettuati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale e sono rivolti al personale dipendente ed ai volontari.

     2. I corsi sono finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento della normativa nazionale vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri dei giovani che lo prestano, alle convenzioni tra l'Amministrazione statale gli Enti e agli aspetti gestionali di competenza degli Enti convenzionati.

 

     Art. 8. Attività di informazione.

     1. Le attività di informazione circa la normativa nazionale vigente e la presente legge sono realizzate secondo le linee programmatiche del Piano regionale di cui all'art. 5.

     2. Alla realizzazione di tali attività possono concorrere amministrazioni locali ed enti pubblici, le scuole e gli istituti medi inferiori e superiori, l'Università e gli Enti privati e le Associazioni interessate.

     3. Altre iniziative possono essere finalizzate ad informare gli Enti locali, le associazioni di volontariato, gli enti privati e pubblici.

     4. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi con i Provveditorati agli Studi e con le Università abruzzesi.

 

     Art. 9. Misure di intervento per il primo anno di attività.

     1. In deroga a quanto stabilito agli artt. 5 e 6, per il primo anno di attività, la Regione riserva una quota di finanziamenti, fino ad un massimo del 60% delle somme disponibili, ad Enti ed organizzazioni che intendono attivare per la prima volta la convenzione con l'Amministrazione statale, per l'avvio delle strutture atte a favorire l'utilizzo dei giovani impiegati nel servizio civile.

     2. L'erogazione del contributo regionale è subordinato alla sottoscrizione delle convenzioni con l'Amministrazione statale.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 300.000.000 (trecentomilioni) si provvede apportando le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     Cap. 291410 Titolo 1, Cat. 4, Voce Econ. 1, denominato: Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale - parte corrente

     - in diminuzione £. 300.000.000

     Cap. 71650 di nuova iscrizione ed istituzione (Sett. 07, Tit. I, Ctg. 6, Sez. 08) denominato "Interventi per il Servizio civile"

     - in aumento £. 300.000.000

     2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 11. Norme transitorie.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, è indicata la documentazione che gli Enti, le organizzazioni ed i coordinamenti di cui all'art. 3 debbono produrre per designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale del servizio civile.

     2. Ove non fossero esistenti nell'ambito della Regione associazioni rappresentative degli obiettori di coscienza in possesso dei necessari requisiti, la Consulta è regolarmente insediata e si procederà, in una fase successiva, alla necessaria integrazione.

     3. I membri della Consulta regionale del servizio civile sono designati dagli Enti e organizzazioni di cui all'art. 3 comma 2 entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 1, entro lo stesso termine il Consiglio regionale procede alla nomina dei propri rappresentanti.

     4. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale.

     5. Il primo piano regionale per il servizio civile è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale in deroga ai termini temporali fissati all'art. 5, commi 2 e 3. La sua scadenza è fissata al 31.12.2001, in deroga a quanto stabilito al comma 2 del medesimo art. 5.

 

     Art. 12. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.