§ 2.3.48 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 24.
Misure straordinarie per gli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:30/10/2009
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Misure straordinarie per le Comunità Montane
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni all'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143
Art. 3.  Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 2.3.48 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 24.

Misure straordinarie per gli Enti Locali.

(B.U. 6 novembre 2009, n. 57)

 

Art. 1. Misure straordinarie per le Comunità Montane

1. Le risorse finanziarie di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” destinate ad alimentare il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” di cui all'art. 5 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”, possono essere destinate dalle Comunità Montane nell'anno 2009 anche alla copertura delle spese correnti limitatamente alle spese per il personale e a quelle riconducibili alla sola gestione degli uffici e dei servizi, per un tempo non eccedente l'anno finanziario 2009.

Tali risorse saranno ripartite in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, della L.R. 18 maggio 2000, n. 95.

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143

1. Il comma 8 dell'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 è sostituito dal seguente:

“8. Per ogni funzione o servizio il Comune può partecipare ad una sola forma associativa.”

2. Il comma 8-ter dell'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143, è così sostituito:

“8-ter. I criteri e le modalità di ripartizione dei contributi per l'associazionismo, da assegnare alle Unioni di Comuni e alle altre forme associative di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali”

 

     Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10

1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 dopo la parola “IVEL” sono aggiunte le seguenti: “qualora l'esercizio associato riguardi la medesima funzione o il medesimo servizio”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.