§ 2.3.42 - L.R. 12 novembre 2004, n. 40.
Interventi regionali per promuovere l’educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:12/11/2004
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Progetti per la sicurezza.
Art. 4.  Assegnazione dei contributi.
Art. 5.  Ruolo della Conferenza permanente Regione-Enti locali.
Art. 6.  Comitato scientifico regionale.
Art. 7.  Funzioni del Comitato Scientifico Regionale.
Art. 8.  Adesione al forum europeo per la sicurezza urbana.
Art. 9.  Celebrazione della Giornata regionale per la legalità.
Art. 10.  Istituzione del Forum regionale per la Sicurezza Urbana.
Art. 10 bis.  (Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità)
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 2.3.42 - L.R. 12 novembre 2004, n. 40.

Interventi regionali per promuovere l’educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

(B.U. 26 novembre 2004, n. 35).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi costituzionali, con riferimento agli obiettivi indicati nell’art. 1 dello Statuto e nella condivisione di quanto stabilito nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, concorre a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini ed interviene per diffondere i principi di un’ordinata e pacifica convivenza civile nella legalità democratica, come previsto dall’art. 216 della L.R. 26.4.2004, n. 15.

     2. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, sostiene iniziative tendenti all’integrazione delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza di competenza regionale e degli Enti locali con l’azione di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.

     3. La Regione, d’intesa con le Autonomie locali, attiva forme di collaborazione tra le Polizie locali della Regione, incentivando le forme associate per la gestione coordinata dei servizi di Polizia locale, anche ai sensi dell’art. 13 della L.R. 2.8.1997, n. 83.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. Per le finalità stabilite nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, la Regione:

     a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni e Province [1];

     b) indirizza l’intervento regionale ad un utilizzo coordinato e integrato delle risorse finanziarie regionali, statali e dell’Unione Europea;

     c) realizza attività di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonché intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalità [2];

     d) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;

     e) promuove iniziative, d’intesa con gli Enti locali, per il rafforzamento ed il potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza, nonché mediante l’ammodernamento dell’apparato tecnico strumentale, per incrementare la presenza quotidiana e la vigilanza sul territorio della Polizia locale, favorendo l’istituzione del servizio di vigilanza di quartiere:

     f) attiva iniziative in materia di sicurezza dei cittadini, legate sia all’esercizio dei compiti di Polizia Locale già conferiti, sia alla prevenzione e diffusione della cultura della legalità in accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva.

 

     Art. 3. Progetti per la sicurezza. [3]

     1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell’ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare:

     a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

     b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);

     c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori;

     d) attivazione dell’istituto del vigile di quartiere;

     e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;

     f) assistenza alle vittime di reati;

     g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale;

     h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità:

     i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.

     2. Hanno priorità i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l’influenza della grande criminalità organizzata.

 

     Art. 4. Assegnazione dei contributi. [4]

     1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da:

     a. Comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva di almeno 8000 abitanti;

     b. Comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva al di sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di essi si siano verificate, nell’ultimo anno, gravi emergenze di criminalità diffusa;

     c. Unioni di Comuni montani e non montani e Province.

     2. La Giunta regionale, annualmente, approva, con proprio atto deliberativo, gli ambiti di intervento, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Forum regionale per la Sicurezza urbana, istituito dall’art. 10, comma 1.

     3. Il finanziamento regionale è concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l’esclusione delle spese di personale.

     4. La Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali - Controlli effettua l’istruttoria dei progetti presentati, verificando la loro conformità agli artt. 3 e 4 della presente legge, per la loro ammissibilità.

     5. Il Comitato Scientifico regionale, istituito dall’art. 6, esamina i progetti pervenuti ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b).

     6. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti.

     7. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del Servizio Sicurezza del Territorio - Legalità, per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell’ente locale all’avvio del progetto e, per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell’ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato.

 

     Art. 5. Ruolo della Conferenza permanente Regione-Enti locali. [5]

     [1. La Conferenza permanente Regione/Enti locali di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, si riunisce almeno due volte l’anno per esaminare i temi della sicurezza del territorio; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i Prefetti, i Questori, i Comandanti dell’Arma dei Carabinieri, i Comandanti della Guardia di Finanza, i Comandanti delle Polizie Locali e di quelle consorziate o associate, nonché i Sindaci del Comuni promotori di progetti, per compiere un esame ricognitivo sulle tematiche generali riguardanti i progetti presentati e sulle modalità di interventi a livello territoriale.]

 

     Art. 6. Comitato scientifico regionale.

     1. E’ istituito presso l’Assessorato agli Enti Locali, Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli, il Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità.

     2. Il Comitato è costituito da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di una rappresentanza di tutte le realtà provinciali [6].

     3. Il Comitato, al suo interno, nomina il Presidente nella riunione di insediamento e disciplina con apposito atto il proprio funzionamento.

     4. I Componenti del Comitato devono avere specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della Sicurezza, Legalità e della Prevenzione di fenomeni criminosi.

     5. Con atto organizzativo la Giunta regionale stabilisce d’intesa con la 2^ Commissione Consiliare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei componenti, i criteri, le modalità di nomina e i casi di revoca degli stessi [7].

     6. Per lo svolgimento delle funzioni il Comitato si avvale della Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli.

 

     Art. 7. Funzioni del Comitato Scientifico Regionale. [8]

     1. Il Comitato, di cui all’art. 6, svolge le seguenti funzioni:

     a) supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la Sicurezza Urbana, di cui all’art. 10, con riferimento alle attività di competenza del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell’Osservatorio regionale di Polizia Locale di cui alla L.R. 2.8.1997, n. 83;

     b) esamina i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui all’art. 4, in merito alla conformità degli stessi a quanto disposto dalla deliberazione di cui all’art. 4, comma 2; formula una graduatoria degli stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non vincolante, alla Giunta regionale, in merito al finanziamento dei progetti esaminati;

     c) promuove, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di Polizia Locale, di cui all’art. 24 della L.R. 2.8.1997, n. 83, attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;

     d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l’esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall’Osservatorio regionale della Polizia Locale.

 

     Art. 8. Adesione al forum europeo per la sicurezza urbana.

     1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, Associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra Comuni, Province e Regioni d’Europa; i diritti conseguenti all’adesione all’Associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     2. L’Associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d’Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della criminalità e dell’insicurezza nelle Città.

     3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente Statuto dell’Associazione.

     4. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da Statuto dell’Associazione e nell’ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.

 

     Art. 9. Celebrazione della Giornata regionale per la legalità. [9]

     1. La Regione Abruzzo promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalità" al fine di sostenere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese. La Regione Abruzzo, in occasione della celebrazione della "Giornata regionale per la legalità" organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.

     2. La Giunta regionale individua la data più appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalità", stabilisce le modalità attuative per la sua organizzazione, indicando la quota parte dello stanziamento, di cui al comma 5 del presente articolo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale per la Sicurezza urbana, di cui all’art. 10 comma 3, lett. b).

     3. Il programma delle iniziative è curato dalla Direzione Riforme istituzionali - Enti Locali - Controlli che, in fase di predisposizione dello stesso può avvalersi della collaborazione di Enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell’educazione alla legalità.

     4. All’onere derivante dai commi che precedono si provvede con quota parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di bilancio, iscritto nell’ambito della U.P.B. 14.02.001 - Cap. 122340, denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini.

 

     Art. 10. Istituzione del Forum regionale per la Sicurezza Urbana. [10]

     1.È istituito il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e formato:

     a) dal componente della Giunta regionale, con delega alle Autonomie locali, con funzioni di Presidente;

     b) dai consiglieri che compongono l'Osservatorio regionale della Legalità di cui all'articolo 10-bis [11];

     c) dai quattro Presidenti delle Province d’Abruzzo;

     d) dai Sindaci delle città capoluogo;

     e) da un rappresentante dell’ANCI, da uno della Legautonomie e da uno dell’UNCEM.

     2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di politiche sulla Sicurezza.

     3. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del Comitato Scientifico regionale, istituito dall’art. 6, svolge le seguenti funzioni:

     a) è organo consultivo della Giunta regionale in materia di sicurezza del territorio;

     b) a tal fine attiva la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi di Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalità e di devianza sociale;

     c) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla Giunta regionale in merito ad ambiti d’intervento, criteri e modalità di finanziamento dei progetti secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, ed in merito alle modalità di attuazione della "Giornata regionale per la legalità", di cui all’art. 9.

 

     Art. 10 bis. (Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità) [12]

     1. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, è istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della Legalità, di seguito definito Osservatorio.

     2. L'Osservatorio:

     a) [raccoglie segnalazioni di fatti ed atti i quali, pur non costituendo necessariamente notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di illegalità nonchè il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose] [13];

     b) favorisce la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;

     c) promuove progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti sul tema della legalità o su temi attinenti;

     d) monitora il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.

     3. Il supporto tecnico, amministrativo e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione di Giunta.

     4. L'Osservatorio è composto da:

     a) cinque consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza;

     b) componente della Giunta regionale competente per materia.

     5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.

     6. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale.

     7. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da una o più delle seguenti figure:

     a) un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;

     b) un rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed antiusura;

     c) un rappresentante delle organizzazioni datoriali;

     d) un rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1 dell'articolo 6;

     e) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;

     f) un rappresentante delle più alte istituzioni scolastiche regionali.

     8. L'Osservatorio presenta alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati.

     9. La relazione di cui al comma 8 è sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 11. Norma finanziaria. [14]

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge e per il funzionamento del Comitato Scientifico Regionale di cui all'art. 6, è autorizzata l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 14.01.002 - 121340.1, denominato "Interventi per la sicurezza dei cittadini - L.R. 12 novembre 2004, n. 40".

     2. Per l'anno 2013 l'onere di spesa è quantificato in euro 45.500,00. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2017, n. 36.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2017, n. 36.

[13] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 30 agosto 2017, n. 47.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.