§ 2.3.26 - L.R. 26 giugno 1997, n. 56.
Erogazione di un contributo a favore del Comune di Martinsicuro per le spese di progettazione e realizzazione di un approdo per la piccola pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:26/06/1997
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Al fine di porre rimedio al forte disagio del settore della piccola pesca, per la annosa mancanza di infrastrutture e servizi, in una zona della Regione Abruzzo dove opera una particolare [...]
Art. 2.      Ai fini dei controlli regionali, il Comune di Martinsicuro è tenuto a fornire al Settore Industria Ufficio Pesca Marittima della Giunta Regionale una documentata relazione sull'impiego e [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 572.000.000, si provvede come segue:
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.3.26 - L.R. 26 giugno 1997, n. 56.

Erogazione di un contributo a favore del Comune di Martinsicuro per le spese di progettazione e realizzazione di un approdo per la piccola pesca.

(B.U. n. 12 del 15 luglio 1997).

 

Art. 1.

     Al fine di porre rimedio al forte disagio del settore della piccola pesca, per la annosa mancanza di infrastrutture e servizi, in una zona della Regione Abruzzo dove opera una particolare concentrazione di operatori del settore, è concesso, al Comune di Martinsicuro, un contributo di L. 572.000.000 per la progettazione e realizzazione di un punto di approdo per la piccola pesca.

     Il contributo di cui al precedente comma viene erogato al Comune di Martinsicuro con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     Ai fini dei controlli regionali, il Comune di Martinsicuro è tenuto a fornire al Settore Industria Ufficio Pesca Marittima della Giunta Regionale una documentata relazione sull'impiego e sull'utilizzazione del contributo stesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 572.000.000, si provvede come segue:

     - quanto a L. 422.000.000 con l'utilizzo del fondo globale iscritto al Cap. 323000 - quota parte della partita n. 23 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale di Contabilità 29 dicembre 1977, n. 81;

     - quanto a L. 150.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte nel Cap. 142330 denominato «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle acque ittiche e acquacoltura L.R. n. 95 del 24.12.82 e L.R. n. 62 dell'11.11.86» del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 14, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10) il cap. 142333 denominato «Contributo al Comune di Martinsicuro per le spese di progettazione e realizzazione di un approdo per la piccola pesca» con lo stanziamento complessivo di L. 572.000.000 di cui L. 422.000.000 per sola competenza e L. 150.000.000 per competenza e cassa.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.