Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 27/05/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Principi e finalità ) |
Art. 2. (Soggetti) |
Art. 3. (Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo) |
Art. 4. (Comunicazioni) |
Art. 5. (Abrogazione del comma 1 dell’art. 67 della L.R. n. 1/2011) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.97 - L.R. 27 maggio 2011, n. 15.
Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all’articolo 67 della L.R. n. 1/2011
(B.U. 8 giugno 2011, n. 35 Speciale)
Art. 1. (Principi e finalità )
1. La Regione Abruzzo riconosce e ravvisa la fondamentale importanza dei principi di legalità, trasparenza, eticità, lealtà e correttezza nell’affidamento, esercizio ed espletamento dei servizi di pubblica utilità e della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
2. La Regione Abruzzo, nei rispetto dei principi di cui al comma 1 ed in conformità alle disposizioni di cui al
Art. 2. (Soggetti)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, ai consorzi, alle agenzie ed alle aziende regionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nel rispetto dell’autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia.
Art. 3. (Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo)
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all’articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte ed alla dimensione dell’organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, della eticità e della trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni a rischio.
Art. 4. (Comunicazioni)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 inoltrano tempestivamente formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Abruzzo sull’adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs n. 231/01 ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, inviando copia della delibera di adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché copia dello stesso modello.
2. L’organo di vigilanza dei soggetti di cui all’articolo 2 inoltra annualmente ai competenti uffici della Regione Abruzzo la relazione annuale sulle attività svolte.
Art. 5. (Abrogazione del comma 1 dell’art. 67 della
1. Il comma 1 dell’art. 67 (Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria) della L.R. 10.1.2011, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)” è abrogato.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.