§ 2.2.77 - L.R. 6 luglio 1999, n. 40.
Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Brigata Maiella".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:06/07/1999
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, nella fedeltà operante alla Carta costituzionale, riconosce ed afferma in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della tutela e della [...]
Art. 2.      La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
Art. 3.      Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 1.
Art. 4.      La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione Brigata Maiella con un contributo annuale di lire 65.000.000.
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in lire 65.000.000, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte del capitolo 323000, partita n. 5 [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.2.77 - L.R. 6 luglio 1999, n. 40.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Brigata Maiella".

(B.U. n. 30 del 30 luglio 1999).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, nella fedeltà operante alla Carta costituzionale, riconosce ed afferma in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico della resistenza antifascista, ed a tal fine è autorizzata a partecipare, secondo le modalità delle norme vigenti, quale socio fondatore, alla istituzione della "Fondazione Brigata Maiella", che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

 

     Art. 2.

     La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:

     a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di approfondire l'apporto peculiare delle genti dell'Abruzzo al riscatto della Regione e dell'intero paese ed a rimeditarlo con senso vivo del presente e nella prospettiva dell'ulteriore progresso civile dell'Italia e di promuovere la diffusione tra le nuove generazioni degli ideali che animarono la lotta per la libertà e la democrazia;

     b) la possibilità che alla Fondazione partecipano, in qualità di soci altri soggetti pubblici e privati;

     c) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 1.

     I diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione Abruzzo sono esercitati dal Presidente del Consiglio Regionale.

     Lo Statuto della Fondazione dovrà prevedere la partecipazione della Regione agli organi della Fondazione.

 

     Art. 4.

     La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione Brigata Maiella con un contributo annuale di lire 65.000.000.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in lire 65.000.000, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte del capitolo 323000, partita n. 5 dell'elenco 3 - Fondi Globali

- del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

     La partita n. 5 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

     Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della L.R. n. 81/77.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.