§ 2.2.76 - L.R. 31 marzo 1999, n. 18.
Modifiche ed integrazioni agli artt. 25, comma 1 e 26 comma 1, lett. a) della L.R. 64/98 recante: Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:31/03/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.2.76 - L.R. 31 marzo 1999, n. 18.

Modifiche ed integrazioni agli artt. 25, comma 1 e 26 comma 1, lett. a) della L.R. 64/98 recante: Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).

(B.U. n. 14 del 16 aprile 1999).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 25, della L.R. 29 luglio 1998, n. 64.

[2] Sostituisce la lett. a), comma 1, art. 26, della L.R. 29 luglio 1998, n. 64.