§ 2.2.64 - L.R. 5 maggio 1998, n. 31.
Modifiche alla Legge Regionale 1 giugno 1996, n. 29, sull'Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:05/05/1998
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modificazioni.
Art. 2.  Interpretazione.
Art. 3.  Urgenza.


§ 2.2.64 - L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

Modifiche alla Legge Regionale 1 giugno 1996, n. 29, sull'Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi di sviluppo agricolo.

(B.U. n. 8 del 15 maggio 1998).

 

Art. 1. Modificazioni. [1]

 

     Art. 2. Interpretazione.

     1. L'art. 12 comma 1 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29 è interpretato autenticamente nel senso che l'emolumento mensile ivi previsto deve essere calcolato comprendendo in esso tutte le spettanze dovute al Consigliere regionale, ivi compreso il rimborso spese di trasporto e diaria, calcolato secondo la legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali.

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 2 e il comma 2, art. 21 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29. Sostituisce l'art. 19, il comma 3, art. 20 e il comma 2, art. 22 della medesima L.R. 29/1996. Rettifica infine il comma 2, art. 23 della legge citata.