§ 2.2.52 - L.R. 8 novembre 1994, n. 76. [*]
Nuova disciplina sulla divulgazione agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:08/11/1994
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica.
Art. 4.  Divulgazione Agricola Polivalente.
Art. 5.  Divulgazione Agricola Specializzata.
Art. 6.  Procedure.
Art. 7.  Coordinamento, controllo e vigilanza.
Art. 8.  Registro Regionale.
Art. 9.  Personale operante nella Divulgazione Agricola Polivalente.
Art. 10.  Abrogazione di norma.
Art. 11.  Urgenza.


§ 2.2.52 - L.R. 8 novembre 1994, n. 76. [*]

Nuova disciplina sulla divulgazione agricola.

(B.U. n. 38 del 25 novembre 1994).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la Divulgazione Agricola nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo anche in attuazione del Reg. CEE n. 270 del 6.2.1979 e successivi, concernenti lo sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia e del Reg. CEE n. 797 del 12.3.1985 e successivi, relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

     2. La Divulgazione Agricola costituisce attività di interesse generale e pubblico che la Regione Abruzzo riconosce come fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura. Essa comprende le attività di divulgazione polivalente e specializzata, ricerca applicata, sperimentazione, dimostrazione, promozione formazione, qualificazione e aggiornamento professionale.

     3. Tali attività hanno lo scopo di favorire un processo di sviluppo omogeneo e costante delle imprese agricole, fornendo con continuità agli imprenditori informazioni e servizi utili per l'ammodernamento dei processi produttivi, il miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita, il miglioramento delle capacità professionali e delle tecniche di gestione dell'impresa, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali, in un contesto di attività regionali coordinate, coinvolgenti, nell'ambito territoriale, gli Enti pubblici ed organismi autogestiti operanti nel settore agricolo ed extragricolo ed in coerenza con le linee programmatiche regionali, nazionali e comunitarie.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione garantisce la partecipazione degli imprenditori agricoli alla realizzazione degli interventi della Divulgazione Agricola affidando alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la Divulgazione Agricola Polivalente e all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo la Divulgazione Agricola Specializzata, comprendente anche il servizio di Assistenza Tecnica Specializzata.

     2. Le Organizzazioni Professionali minori possono svolgere una quota parte delle attività previste dal Programma di Assistenza Tecnica delle Organizzazioni Maggiori pari al 5% in sintonia con il Programma stesso e su proposta del Gruppo di Coordinamento Regionale di cui al successivo art. 7.

     3. La Giunta Regionale, attraverso il Settore Agricoltura, provvede:

     - ad approvare, d'intesa con la competente Commissione Consiliare e previo parere del Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, i piani poliennali e annuali di attività della Divulgazione Agricola proposti unitariamente dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori;

     - a stipulare appositi atti o convenzioni con gli Enti gestori delle attività;

     - a garantire, attraverso il bilancio regionale, il finanziamento annuale del Programma Regionale di Divulgazione Agricola compatibilmente con le specifiche assegnazioni statali e comunitarie;

     - ad effettuare la verifica e analisi di coerenza dei predetti piani con gli obiettivi della programmazione e le linee globali di politica agraria regionale;

     - ad assicurare la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impiegato nella Divulgazione Agricola;

     - a vigilare sull'impiego del personale, in generale, e dei Divulgatori, in particolare, nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 3. Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica.

     1. A modifica delle precedenti norme, il Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, che rimane in carica quattro anni, esprime parere su tutte le iniziative riguardanti i Servizi di Sviluppo Agricolo ed in particolare sui programmi poliennali ed annuali proposti dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e dalle Organizzazioni Professionali agricole ai sensi della presente legge.

     2. Il Comitato di cui al comma precedente è composto da:

     - il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura o suo delegato, che presiede;

     - il Presidente dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo o suo delegato, con funzioni di Vice-presidente;

     - il Presidente della III Commissione Consiliare Agricoltura o suo delegato;

     - il Coordinatore del Settore Agricoltura della Giunta Regionale, o suo delegato, in rappresentanza della conferenza dei Servizi del Settore Agricoltura integrata dal Dirigente dell'ERSA responsabile del servizio di Divulgazione Agricola Specializzata, dal Dirigente regionale preposto al Servizio Formazione Professionale Agricola e dal Dirigente regionale preposto al Servizio Ecologia e tutela dell'Ambiente;

     - 1 rappresentante per ciascuna, dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori;

     - 1 rappresentante delegato, congiuntamente, dalle Organizzazioni professionali Agricole Minori riconosciute;

     3. Fanno parte, inoltre, del Comitato di Consulenza Tecnico- Scientifica, a titolo consultivo:

     - 1 esperto in discipline agrarie, di livello universitario, nominato dalla Regione;

     - 1 rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» di Teramo;

     - 1 rappresentante dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Pescara;

     - 1 rappresentante dell'Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali;

     - 1 rappresentante dell'Ordine Professionale dei Veterinari;

     - un funzionario regionale del Settore competente, con funzioni di segretario.

     4. Alla nomina dei membri del Comitato provvede il Presidente della G.R. sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti ed Organizzazioni interessate.

     5. Ai componenti il Comitato spettano compensi e rimborsi previsti dalle leggi regionali in vigore.

     6. Il Comitato predispone, per il suo funzionamento, un regolamento che è approvato dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura.

     7. Il suddetto regolamento può prevedere la costituzione di Comitati ristretti con potere decisionale.

 

     Art. 4. Divulgazione Agricola Polivalente.

     1. Il servizio di Divulgazione Agricola Polivalente, affidato alle Federazioni Regionali delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori, viene svolto con personale iscritto in qualità di Divulgatore Agricolo Polivalente al Registro Regionale di cui al successivo art. 8 ed ha i seguenti compiti:

     a) la divulgazione delle innovazioni di prodotto e di processo, con particolare riferimento a quelle inerenti alla difesa e al miglioramento delle produzioni, nonché a quelle finalizzate alla tutela ambientale;

     b) la contabilità aziendale e consulenza alla gestione;

     c) la redazione dei Piani di Miglioramento Materiale;

     d) la gestione di attività dimostrative finalizzate alla diffusione delle innovazioni:

     e) l'informazione e l'assistenza alle imprese agricole nell'attuazione delle normative comunitarie nazionali e regionali e nella compilazione della relativa modulistica;

     f) l'orientamento di mercato e la promozione della cooperazione e dell'associazionismo agricolo;

     g) la promozione e lo sviluppo di metodi e tecniche di produzione agricole e forestali rispettose dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché dell'agricoltura biologica;

     h) il rilevamento, l'analisi e la verifica di dati statistici, su richiesta della Regione;

     i) la redazione di piani-progetto inerenti all'attuazione di Reg. CEE, leggi nazionali e regionali;

     l) l'informazione e l'assistenza alle imprese agricole nell'attuazione della direttiva CEE 77/93 (Passaporto verde) e della Legge n. 217/91 (Registro dei Trattamenti).

 

     Art. 5. Divulgazione Agricola Specializzata.

     1. La Divulgazione Agricola Specializzata rappresenta l'anello funzionale di collegamento fra ricerca e sperimentazione da un lato e divulgazione e consulenza alla gestione dall'altro. La gestione della stessa viene attuata dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo tramite atti monocratici del Dirigente del Servizio Assistenza Aziende Agricole e Zootecniche, nell'ambito delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo e precisamente:

     - svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura;

     - promuove e realizza incontri, servizi, stages di aggiornamento per i tecnici operanti nei vari settori della Divulgazione Agricola;

     - produce materiale divulgativo riguardante le innovazioni di prodotto e di processo;

     - gestisce il servizio di Agrometereologia finalizzato alla difesa delle produzioni agricole, il servizio di Difesa Fitopatologica, il servizio Agrochimico Regionale, il servizio Analisi della Gestione Aziendale;

     - raccoglie ed utilizza, a fini divulgativi, i risultati delle ricerche condotte dai Centri di Ricerca Nazionali e Regionali;

     - costituisce ed aggiorna un'anagrafe delle ricerche di interesse agricolo condotte sul territorio regionale;

     - inserisce tutti i dati, acquisiti nel corso delle proprie attività, nella Banca Dati in costituzione presso il Settore Agricoltura della Giunta Regionale e collabora alla gestione della stessa.

     2. Inoltre, al fine di consentire una più completa realizzazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo può avvalersi del contributo di Enti, Istituti qualificati ed Esperti che svolgono attività affini e compatibili con i principi della programmazione e dello sviluppo dell'agricoltura.

 

     Art. 6. Procedure.

     1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e le Organizzazioni Professionali Agricole maggiori presentano, congiuntamente, al Settore Agricoltura della Giunta Regionale, a norma del precedente art. 2 ed entro il 30 settembre precedente l'inizio delle attività, i programmi poliennali ed annuali inerenti alle attività di cui ai precedenti articoli.

     2. Il Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica esprime parere entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi.

     3. L'approvazione dei programmi è demandata alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

     4. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e le Organizzazioni Professionali Agricole entro tre mesi dalla chiusura delle attività, che è fissata al 31 dicembre di ogni anno, rimettono sempre al Settore Agricoltura, una relazione congiunta sui risultati conseguiti.

     5. In caso di inerzia nella predisposizione e realizzazione dei Programmi da parte dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e delle Organizzazioni Professionali Agricole interviene il Servizio Assistenza Tecnica della Giunta Regionale Settore Agricoltura.

 

     Art. 7. Coordinamento, controllo e vigilanza.

     1. E' istituito un gruppo di coordinamento regionale costituito da:

     - un rappresentante del Servizio Assistenza Tecnica del Settore Agricoltura della Giunta Regionale o suo delegato, responsabile del gruppo;

     - il Dirigente del Servizio Assistenza Aziende Agricole e Zootecniche dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo o suo delegato;

     - il coordinatore regionale del servizio di Divulgazione Agricola di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori;

     - n. 1 rappresentante delegato congiuntamente dalle Organizzazioni Professionali Agricole minori riconosciute.

     2. Il gruppo coordina l'attuazione dei programmi dell'ERSA e delle OO.PP.AA.

     3. La Giunta Regionale, attraverso il Servizio Assistenza Tecnica del Settore Agricoltura, effettuerà controlli sulle attività.

 

     Art. 8. Registro Regionale.

     1. E' istituito, presso il Settore Agricoltura della Giunta Regionale, il Registro Regionale dei Divulgatori Agricoli in sostituzione del Registro Regionale istituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 33/87.

     2. L'iscrizione è disposta dal Settore Agricoltura a domanda degli interessati ed è subordinata ad uno dei seguenti requisiti:

     - possesso dell'attestato di Divulgatore Agricolo Specializzato o Divulgatore Agricolo Polivalente, rilasciato ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 270/79, 1760/87, 2052/88 e successive modifiche e integrazioni;

     - essere in servizio, con la qualifica di Istruttore Perito Agrario o Istruttore Direttivo Agronomo o Veterinario, alla data del 01.01.93, presso l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, con funzioni di assistente tecnico specializzato;

     - essere in servizio alla data 01.01.93, presso le Organizzazioni Professionali Agricole maggiori, con funzioni di assistente tecnico polivalente o con mansioni di coordinamento tecnico regionale sempre nell'ambito della realizzazione di programmi regionali di assistenza tecnica e divulgazione agricola ed in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Veterinarie o del Diploma di Perito Agrario o Agrotecnico.

 

     Art. 9. Personale operante nella Divulgazione Agricola Polivalente. [1]

     1. Allo scopo di rafforzare il coordinamento di cui all'art. 7, i divulgatori agricoli polivalenti ed il personale amministrativo in forza presso le OO.PP.AA. maggiori, come previsto dalle «Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica» in vigore nell'anno 1994, sono iscritti in apposito ruolo del personale dell'ERSA, che si farà carico della loro remunerazione, all'uopo utilizzando le somme assegnate dalla Regione Abruzzo nel bilancio dell'ERSA.

     2. Il personale di cui al comma precedente svolgerà la propria attività presso le strutture delle OO.PP.AA. maggiori, sulla base di apposita convenzione stipulata tra l'ERSA e le stesse OO.PP.AA. maggiori.

 

     Art. 10. Abrogazione di norma.

     1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 11. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 7 della L.R. 6 settembre 1999, n. 66.

[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4 della L.R. 6 settembre 1999, n. 66.