§ 2.1.109 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 48.
Ripristino del contratto previsto dalla legge regionale n. 13/1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/12/2004
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Il personale in servizio presso la Struttura di cui all’art. 14 comma 1 della legge regionale n. 77/1999, che già si avvaleva delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali [...]


§ 2.1.109 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 48.

Ripristino del contratto previsto dalla legge regionale n. 13/1984.

(B.U. 24 dicembre 2004, n. 41).

 

Art. 1.

     1. Il personale in servizio presso la Struttura di cui all’art. 14 comma 1 della legge regionale n. 77/1999, che già si avvaleva delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali previste dalla legge regionale n. 13/1984, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può chiedere di poter esercitare l’opzione per il ripristino della situazione antecedente alla data del 30 dicembre 1998.

     2. Gli effetti dell’applicazione della presente legge decorrono dalla data di opzione.

     3. Il maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’esercizio 2004 in Euro 1.100,00, trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse finanziarie iscritte nella F.O. 001 U.P.B. 005 denominata “Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale” del Bilancio della Regione.

     Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti nella pertinente funzione obiettivo e nella corrispondente U.P.B..