§ 2.1.84 - L.R. 13 ottobre 1998, n. 118.
Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/10/1998
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Estensione dei benefici previsti dalla L. 144/89 al personale assunto ex L. 285/77.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 2.1.84 - L.R. 13 ottobre 1998, n. 118.

Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. 144/89 al personale ex L. 285/77.

(B.U. n. 26 del 23 ottobre 1998).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di procedura di mobilità, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione [1].

     2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data dell'inquadramento stesso.

     2 bis [Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta] [2].

     2 ter. [Agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24/01/1998, presuntivamente quantificate per l’esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell’ambito della UPB 02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci] [3].

 

     Art. 2. Estensione dei benefici previsti dalla L. 144/89 al personale assunto ex L. 285/77.

     1. La Regione, nell'esercizio della podestà legislativa conferitale dall'art. 117 della Costituzione, riconosce ai giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 285/77 e successive modifiche ed integrazioni ed attualmente inquadrati nei ruoli regionali, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984.

     2. Il riequilibrio dell'anzianità è calcolato secondo i criteri di cui all'art. 34 della L.R. 35/84.

     3. Ai fini della erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, vengono considerati solo i rapporti di lavoro di diritto pubblico intercorsi con pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1998 in L. 2.528.000.000, comprese le competenze pregresse, la copertura finanziaria è assicurata con gli stanziamenti iscritti ai pertinenti Capp. 11202 e 11201 (rispettivamente per quanto di competenza) e, ove di necessità, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 36 della L.R.C. 81/77, dal «Fondo di Riserva per spese obbligatorie» che presenta una necessaria disponibilità finanziaria.

     2. Per gli anni successivi l'onere annuale di L. 234.000.000 graverà su corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci afferenti al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

 

     Art. 4. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

NOTA: Il Commissario del Governo con nota n. 2358/2629 del 7.10.98 ha comunicato che: «il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'1 ottobre 1998, ha comunque inteso precisare in relazione all'articolo 2, comma 1, che la disposizione prevede esclusivamente il riconoscimento al personale ex L. 285/77 di benefici retributivi e previdenziali e non il riconoscimento dell'anzianità giuridica del servizio pre-ruolo, come da nota inviata da codesta Regione prot. 20644 del 30.9.1998».


[1] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo previgente alle modifiche di cui all'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[2] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, come modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43, L.R. 6/2005, nella parte in cui introduce il presente comma.

[3] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, come modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.