§ 2.1.55 - L.R. 8 settembre 1988, n. 72.
Disciplina della omnicomprensività e delle prestazioni rese ad altri enti dal personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/09/1988
Numero:72


Sommario
Art. 1.      L'obbligo del versamento alla tesoreria della Regione dei compensi o gettoni dovuti al personale regionale in relazione a prestazioni rese alla Regione stessa o ad altri Enti, nei casi previsti [...]
Art. 2.      Salvo che la legge non disponga diversamente, tutti gli incarichi, le designazioni o le nomine che riguardano il personale regionale sono disposti con atto del Presidente della Giunta sulla base [...]
Art. 3.      Fatto salvo il principio della adeguata professionalità, le nomine e le designazioni di dipendenti regionali previste dal 1° comma del precedente art. 2 per la partecipazione a commissioni, [...]
Art. 4.      Le maggiori prestazioni orarie straordinarie effettuate dal personale regionale nell'espletamento degli incarichi previsti dal primo comma del precedente art. 1, non concorrono a determinare il [...]
Art. 5.      Il quarto comma dell'art. 19 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Ai dipendenti che facciano parte, come componenti o segretari, delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la ammissione all'impiego nei ruoli organici della Regione e di altre pubbliche [...]
Art. 7.      La percezione dei compensi non consentiti da parte del personale regionale costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio perseguibili secondo le vigenti normative in materia di sanzioni [...]
Art. 8.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.


§ 2.1.55 - L.R. 8 settembre 1988, n. 72.

Disciplina della omnicomprensività e delle prestazioni rese ad altri enti dal personale regionale.

(B.U. n. 26 del 28 settembre 1988).

 

Art. 1.

     L'obbligo del versamento alla tesoreria della Regione dei compensi o gettoni dovuti al personale regionale in relazione a prestazioni rese alla Regione stessa o ad altri Enti, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 47 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, nonché dall'art. 37 della L.R. 18 maggio 1984, n. 35 opera esclusivamente quando le prestazioni vengono svolte dal dipendente in rappresentanza dell'Amministrazione regionale o per l'espletamento di attività correlate alle funzioni attribuite al Servizio o alla struttura organizzativa decentrata cui è assegnato.

     Negli altri casi il dipendente regionale ha diritto ai compensi e/o indennità eventualmente previsti per l'incarico svolto, sempreché venga assicurato il pieno rispetto dei doveri d'ufficio ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro.

     E' consentito, comunque, di assentarsi dal servizio entro il limite massimo di dieci ore settimanali con obbligo di recupero nel rispetto della disciplina vigente nella specifica materia.

     I relativi oneri sono a carico degli enti o delle amministrazioni a favore delle quali vengono svolte le prestazioni del dipendente.

 

     Art. 2.

     Salvo che la legge non disponga diversamente, tutti gli incarichi, le designazioni o le nomine che riguardano il personale regionale sono disposti con atto del Presidente della Giunta sulla base di proposte formulate dal Componente la Giunta preposto al personale in attuazione delle indicazioni dei Componenti interessati per materia.

     Il provvedimento di nomina o di designazione deve anche specificare la esatta destinazione dei compensi eventualmente previsti per l'incarico affidato.

     Resta confermata la disciplina delle incompatibilità prevista dall'articolo 19 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6 con le modificazioni di cui al successivo art. 5 della presente legge.

     Gli incarichi di carattere commissariale conferiti in base alla vigente normativa non possono eccedere la durata massima di mesi sei non prorogabili.

 

     Art. 3.

     Fatto salvo il principio della adeguata professionalità, le nomine e le designazioni di dipendenti regionali previste dal 1° comma del precedente art. 2 per la partecipazione a commissioni, comitato ed altri organi collegiali devono essere ispirate al rispetto del criterio della rotazione secondo modalità definite dalla Giunta regionale sentite le OOSS maggiormente rappresentative.

 

     Art. 4.

     Le maggiori prestazioni orarie straordinarie effettuate dal personale regionale nell'espletamento degli incarichi previsti dal primo comma del precedente art. 1, non concorrono a determinare il limite massimo individuale previsto dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 5.

     Il quarto comma dell'art. 19 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato il sesto comma dell'art. 19 della citata L.R. n. 6/1980.

 

     Art. 6.

     Ai dipendenti che facciano parte, come componenti o segretari, delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la ammissione all'impiego nei ruoli organici della Regione e di altre pubbliche amministrazioni - formalmente costituite in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge - le indennità stabilite per i componenti esterni dalla vigente normativa in materia, vengono corrisposte nel rispetto integrale dei criteri fissati nel precedente art. 1.

 

     Art. 7.

     La percezione dei compensi non consentiti da parte del personale regionale costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio perseguibili secondo le vigenti normative in materia di sanzioni disciplinari.

 

     Art. 8.

     La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.