§ 2.1.44 - L.R. 27 agosto 1987, n. 48.
Utilizzazione della quinta qualifica funzionale del collaboratore professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/08/1987
Numero:48


Sommario
Art. 1.      In relazione alle scelte organizzative operate con la L.R. 21 maggio 1985, n. 58 ed in attuazione dell'accordo decentrato previsto dal 3° comma dell'art. 40 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, [...]
Art. 2.      In sede di prima attuazione della presente legge le modalità, i criteri e le condizioni per l'inquadramento del personale della quarta qualifica di Esecutore nella quinta qualifica di [...]
Art. 3.      Gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento sono fissati alla data del superamento della prova di idoneità di cui al comma 1 del precedente art. 2.
Art. 4.      Il personale con profilo professionale di guardia particolare giurata, della quinta qualifica funzionale, assicura il servizio di custodia e di vigilanza degli Uffici centrali della Giunta e del [...]
Art. 5.      La dotazione complessiva della quarta qualifica funzionale prevista dalla tabella n. 4 allegata alla L.R. n. 58/1985 viene così modificata:
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.44 - L.R. 27 agosto 1987, n. 48.

Utilizzazione della quinta qualifica funzionale del collaboratore professionale.

(B.U. n. 26 del 15 settembre 1987).

 

Art. 1.

     In relazione alle scelte organizzative operate con la L.R. 21 maggio 1985, n. 58 ed in attuazione dell'accordo decentrato previsto dal 3° comma dell'art. 40 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, nell'ambito della quinta qualifica funzionale di «Collaboratore Professionale» sono istituiti i profili professionali con le dotazioni organiche fissate nella allegata tabella A.

 

     Art. 2.

     In sede di prima attuazione della presente legge le modalità, i criteri e le condizioni per l'inquadramento del personale della quarta qualifica di Esecutore nella quinta qualifica di Collaboratore Professionale sono definiti con l'accordo decentrato previsto dal precedente art. 1 prevedendo in ogni caso l'espletamento di una specifica prova di idoneità professionale.

     L'inquadramento è consentito nei limiti dei posti di organico di ogni profilo con assegnazione alla sede di servizio pertinente a ciascun posto.

 

     Art. 3.

     Gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento sono fissati alla data del superamento della prova di idoneità di cui al comma 1 del precedente art. 2.

 

     Art. 4.

     Il personale con profilo professionale di guardia particolare giurata, della quinta qualifica funzionale, assicura il servizio di custodia e di vigilanza degli Uffici centrali della Giunta e del Consiglio regionale nei termini e con le modalità che saranno fissati in un apposito disciplinare che verrà approvato dalla Giunta regionale.

     Il predetto personale deve avere la qualifica di guardia particolare giurata secondo le disposizioni contenute nel testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico della Regione.

     Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai posti di guardia particolare giurata, è prescritto, come requisito di ammissione, l'assolvimento degli obblighi militari [1].

     Sarà considerato come titolo utile il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza, nel Corpo degli Agenti di Custodia, nel Corpo Forestale dello Stato e, in qualità di guardia giurata, nelle disciolte Aziende Speciali Consorziali e delle Comunità Montane.

 

     Art. 5.

     La dotazione complessiva della quarta qualifica funzionale prevista dalla tabella n. 4 allegata alla L.R. n. 58/1985 viene così modificata:

     - il profilo professionale di sorvegliante idraulico è soppresso;

     - il profilo professionale di registratore dati è soppresso;

     - l'organico del profilo professionale di dattilografo è ridotto di 28 unità;

     - l'organico del profilo professionale di «amministrativo» è ridotto a 27 unità;

     - l'organico del profilo professionale di «esecutore di ristorazione» è ridotto di 16 unità;

     - l'organico del profilo professionale di «magazziniere C.F.P.» è ridotto di 4 unità.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

TABELLA A

 

Dotazione organica dei profili professionali della V qualifica funzionale di «Collaboratore Professionale»

 

 

5.1 - CCV - Capo vivaista                                    n. 12

5.2 - CCA - Capo autorimessa                                 n.  3

5.3 - CCS - Responsabile centro stampa complesso             n.  2

5.4 - CPR - Collaboratore professionale di ristorazione [2]  n. 20

5.5 - CSS - Addetto sistema di scrittura complesso c/o

            video-terminale [3]                              n. 28

5.6 - CRD - Registratore dati [3]                            n. 12

5.7 - CSI - Sorvegliante idraulico                           n. 10

5.8 - CGG - Guardia particolare giurata                      n. 30

5.9 - CMD - Magazziniere-dispensiere                         n. 10

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 1 L.R. 2 febbraio 1990 n. 5.

[2] Profilo professionale così modificato con art. 2 L.R. 8 novembre 1988 n. 87.

[3] Profilo professionale così sostituito dalla tab. n. 1 allegata a L.R. 11 aprile 1990 n. 34.

[3] Profilo professionale così sostituito dalla tab. n. 1 allegata a L.R. 11 aprile 1990 n. 34.