§ 2.1.30 - L.R. 24 gennaio 1984, n. 14.
Indennità spettanti ai componenti del Collegio Medico (art. 39 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60) e del Comitato Tecnico Legale (art. 42 L.R. 3 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/01/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Ai componenti esterni che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria di lavoro spetta un'indennità forfettaria di trasferta di L. 20.000 (ventimila) per ogni [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.      Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 39 ed il penultimo comma dell'art. 42 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.
Art. 5.  (Urgenza).


§ 2.1.30 - L.R. 24 gennaio 1984, n. 14.

Indennità spettanti ai componenti del Collegio Medico (art. 39 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60) e del Comitato Tecnico Legale (art. 42 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60).

(B.U. n. 3 del 23 febbraio 1984).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

     I compensi eventualmente spettanti al personale di ruolo della Regione facente parte dei predetti Collegi sono versati nell'apposito fondo previsto dall'art. 47 della citata L.R. n. 60/79.

 

     Art. 2.

     Ai componenti esterni che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria di lavoro spetta un'indennità forfettaria di trasferta di L. 20.000 (ventimila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

     Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di I classe e degli eventuali supplementi, qualora si viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea ovvero nella misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 39 ed il penultimo comma dell'art. 42 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato con ultimo comma, art. 1, L.R. 16 aprile 1986, n. 12.