§ 98.1.7165 - D.M. 25 ottobre 1994, n. 761.
Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/10/1994
Numero:761


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito il servizio di controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia
Art. 2.      1. Il servizio di controllo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed [...]
Art. 3.      1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, [...]


§ 98.1.7165 - D.M. 25 ottobre 1994, n. 761.

Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno.

(G.U. 10 febbraio 1994, n. 34)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l'art. 20 nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 100/55.04/8780 del 25 ottobre 1994;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. E' istituito il servizio di controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia.

 

          Art. 2.

     1. Il servizio di controllo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare:

     a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonchè la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

     b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la proposizione dei possibili rimedi e la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate;

     c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

     2. Il servizio di controllo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

     3. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

 

          Art. 3.

     1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o fra gli avvocati dello Stato e gli altri due scelti fra i dirigenti generali del ruolo del Ministero della sanità.

     2. Sono assegnati al servizio sei dirigenti dei ruoli del Ministero della sanità oltre ad un nucleo appartenente alle diverse qualifiche funzionali in numero non superiore alle quindici unità.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.