Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/08/1994 |
Numero: | 534 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.7087 - D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
Regolamento recante modificazione al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.
(G.U. 12 settembre 1994, n. 213)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3, comma 1, della
Visto il regolamento adottato con
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Visto il
Visto l'art. 19 del
Visto l'art. 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con
"1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.