§ 1.5.14 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 64
Modifiche alla L.R. 3.3.1999, n. 11: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:19/12/2001
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 77 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 inerente competenze per l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, per la presentazione del programma e del piano [...]


§ 1.5.14 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 64

Modifiche alla L.R. 3.3.1999, n. 11: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).

 

Art. 1.

     1. All'art. 77 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 lett. e) sono soppresse le parole: “i non vedenti e gli audiolesi”;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 inerente competenze per l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, per la presentazione del programma e del piano finanziario relativi all'anno 2002, è stabilito in giorni 45 dalla data di entrata in vigore della presente legge.