Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 07/05/2007 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 1.2.60 - L.R. 7 maggio 2007, n. 8. [1]
Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.
(B.U. 11 maggio 2007, n. 27).
Art. 1. Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale.
1. L'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 45 della