§ 1.2.56 - L.R. 12 febbraio 2005, n. 9.
Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:12/02/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 42/2004 le parole “due terzi” sono sostituite dalle parole “settanta per cento”; dopo le parole “in ogni lista provinciale” sono inserite le parole “e [...]
Art. 2.      1. La L.R. 42/2004 è abrogata con eccezione dell’art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.56 - L.R. 12 febbraio 2005, n. 9. [1]

Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali.

(B.U. 12 febbraio 2005, n. 1 Straord.).

 

Art. 1.

     1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 42/2004 le parole “due terzi” sono sostituite dalle parole “settanta per cento”; dopo le parole “in ogni lista provinciale” sono inserite le parole “e regionale”.

 

     Art. 2.

     1. La L.R. 42/2004 è abrogata con eccezione dell’art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge.

     2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della Legge 17.2.1968, n. 108 così come integrata dalla L.R. 19.3.2002, n. 1 e dalla Legge 23.2.1995, n. 43.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2013, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.