Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 12/02/2005 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 42/2004 le parole “due terzi” sono sostituite dalle parole “settanta per cento”; dopo le parole “in ogni lista provinciale” sono inserite le parole “e [...] |
Art. 2. 1. La L.R. 42/2004 è abrogata con eccezione dell’art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 1.2.56 - L.R. 12 febbraio 2005, n. 9. [1]
Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali.
(B.U. 12 febbraio 2005, n. 1 Straord.).
1. Al comma 1 dell’art. 1 della
1. La
2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della Legge 17.2.1968, n. 108 così come integrata dalla L.R. 19.3.2002, n. 1 e dalla Legge 23.2.1995, n. 43.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 24 della