Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/11/1997 |
Numero: | 508 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere |
Art. 2. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere |
Art. 3. 1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, è abrogata |
Art. 4. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, alla lettera i), dopo la parola "formali" sono aggiunte le parole "nonché a verifiche [...] |
Art. 5. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera z), è aggiunta la lettera |
Art. 6. 1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci" |
§ 98.1.5132 - D.M. 17 novembre 1997, n. 508.
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415.
(G.U. 16 febbraio 1998, n. 38)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 24, comma 4, della
Visto l'articolo 8 del
Visto il proprio decreto 10 maggio 1994, n. 415, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 24, comma 4, della
Visto l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate nel regolamento stesso valutando la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso;
Considerato che a seguito della prima verifica biennale sulla congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate nel regolamento adottato con
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'articolo 2, comma 1, del
" e) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della
f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali".
1. All'articolo 3, comma 1, del
" n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla
o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali".
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, del
2. All'articolo 4, comma 1, del citato decreto, alla lettera n), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali".
1. All'articolo 4, comma 1, del
" aa) relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro".
1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.