Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/05/1997 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento modifica il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa [...] |
Art. 4. 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. All'articolo 7 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 6. 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 [...] |
Art. 7. 1. All'articolo 10 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 8. 1. All'articolo 11 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 9. 1. All'articolo 15 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 10. 1. Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente |
Art. 11. 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 18 del regolamento sono sostituiti dai seguenti |
Art. 12. 1. All'articolo 19 del regolamento è aggiunto il seguente comma |
Art. 13. 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento è sostituito dal seguente |
Art. 14. 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento è sostituito dal seguente: "Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita [...] |
Art. 15. 1. Il termine stabilito dall'articolo 27, comma 1, del regolamento per l'utilizzazione degli stampati previsti dalla preesistente normativa è prorogato fino ad un anno [...] |
§ 98.1.4750 - D.M. 16 maggio 1997, n. 148.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.
(G.U. 10 giugno 1997, n. 133)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
Visto il
Ritenuto necessario apportare talune integrazioni e modifiche al suddetto decreto n. 210 del 1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento modifica il regolamento adottato con
1. All'articolo 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "E', del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta "Non valido ai fini del regime delle accise.". I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura, unitamente agli altri esemplari.";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del
c) il secondo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente:
"I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna:
a) è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l'indicazione della densità a 15 °C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 °C è indicato il peso specifico a 15 °C, corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 °C ed alla pressione normale;
b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata ''incaricato del trasporto. Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura ''via oleodotto”;
c) nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità;
d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;
e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.".
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4.".
1. Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento è sostituito dal seguente:
" 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre, in sua vece, il timbro speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3, del
1. All'articolo 7 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: "Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; la frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA, mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA ''non scorta merce”, emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto.";
b) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA ''non scorta merce” viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato.".
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise.".
1. All'articolo 10 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per l'approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti, per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste, per i DAA di tipo amministrativo, dall'articolo 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate nei singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell'incaricato del trasporto, come definito dall'articolo 2, comma 11, lettera b), nonché la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale:
a) viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l'annotazione relativa al rinvio dell'esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni;
b) l'indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole: ''per conto”; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro;
c) nel riquadro 8 viene omessa l'indicazione della densità a 15 °C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 °C va indicato il peso specifico a 15 °C, corretto per tener conto della spinta dell'aria;
d) può omettersi l'indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale;
e) per gli oli minerali può omettersi la compilazione del riquadro 10.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall'operatore, tale documento è emesso dall'UTF, su stampato fornito dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto.".
1. All'articolo 11 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea e le lettere a) e b) del comma 1, sono così sostituiti:
"Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:
a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) od all'articolo 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;
b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall'obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all'articolo 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l'annotazione ''Dispensa dalla firma.".
1. All'articolo 15 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 5, è sostituito dal seguente: "La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entità, non si è resa necessaria l'emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L'esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l'esemplare n. 2 ed una copia dell'esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell'esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l'esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all'esemplare n. 1.".
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente:
" 1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.".
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 18 del regolamento sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati.
2. Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente.
3. L'incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto.
4. Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all'UTF.".
1. All'articolo 19 del regolamento è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora, per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l'emissione di un DAS, tale documento è emesso dall'UTF, con la procedura di cui all'articolo 10, comma 4-bis.".
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento è sostituito dal seguente:
"Se trattasi di miscela di ''biodiesel'' con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994.".
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento è sostituito dal seguente: "Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilità relative all'operazione di esportazione.".
1. Il termine stabilito dall'articolo 27, comma 1, del regolamento per l'utilizzazione degli stampati previsti dalla preesistente normativa è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti per le tipografie ed i rivenditori autorizzati o per gli operatori si applicano dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.