§ 98.1.3997 - D.M. 12 giugno 1998, n. 236.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/1998
Numero:236


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 2.      1. L'articolo 3, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato
Art. 4.      1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'articolo 17 del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente comma


§ 98.1.3997 - D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

(G.U. 18 luglio 1998, n. 166)

 

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

     di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e

     dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della

     programmazione economica

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

     Visto il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

     Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

     Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit",

     Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. GAB/98/10005/A6 in data 28 maggio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

     " 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.".

     2. L'articolo 2, comma 4, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

     " 4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 3, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

     " 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".

     2. Il comma 2 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     " 2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.".

     3. Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     " 4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:

     " 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.".

     2. L'articolo 14, comma 2, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:

     " 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

     " 1. I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi.".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 17 del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     " 2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero.".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.