§ 98.1.1668 - D.M. 19 settembre 2001, n. 375.
Regolamento recante modifiche degli allegati A e B, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di attuazione della direttiva del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/09/2001
Numero:375


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, e modificato [...]


§ 98.1.1668 - D.M. 19 settembre 2001, n. 375.

Regolamento recante modifiche degli allegati A e B, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale

(G.U. 19 ottobre 2001, n. 244)

 

 

     IL MINISTRO

     PER LE POLITICHE COMUNITARIE

     Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, corrispondenti agli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

     Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a) e l'articolo 3, comma 1, lettera e);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, recante sostituzione degli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, recante modificazioni all'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4292 del 12 aprile 2001;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, è modificato come segue:

     a) al punto "I. Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la sezione "nei Paesi Bassi" viene inserita la seguente sezione:

     "in Austria:

     formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege”);

     formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege”)";

     b) il punto "5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications” o in quanto "Scottish Vocational Qualifications", è sostituito dal seguente:

     "I seguenti corsi di formazione:

     ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer”);

     ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer”);

     odontoterapeuta ("Dental therapist”);

     odontoigenista ("Dentist hygienist”);

     ottico diplomato ("Dispensing optician”);

     sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy”);

     curatore fallimentare ("Insolvency practitioner”);

     notaio abilitato ("Licensed conveyancer”);

     primo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("First mate Freight/passenger ships-unrestricted”);

     secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second mate Freight/passenger ships-unrestricted”);

     terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieriillimitato ("Third mate Freight/passenger ships-unrestricted”);

     ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk officer-Freight/passenger ships-unrestricted”);

     ufficiale di macchina-navi mercantili/passeggieri - area commerciale illimitata ("Engineer officer - Freight/passenger ships-unlimited trading area”);

     tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management”);

     che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications (NVQ), o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications”, dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications” del Regno Unito.

     Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

     livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;

     livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale e autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.".

     2. All'allegato B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, nella sezione: "Nel Regno Unito", primo periodo, sono soppresse le parole: "dal National Council for Vocational Qualifications".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.