§ 97.7.39 - D.M. 19 giugno 2000, n. 303.
Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:19/06/2000
Numero:303


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 97.7.39 - D.M. 19 giugno 2000, n. 303. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale

(G.U. 27 ottobre 2000, n. 252)

 

 

     Art. 1.

     1. La certificazione prevista dalla normativa comunitaria veterinaria di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, deve essere rilasciata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato dall'autorità competente, nel caso in cui i provvedimenti di attuazione delle direttive di cui agli allegati al predetto decreto legislativo n. 28 del 1993 prevedono tale facoltà.

 

          Art. 2.

     1. Le aziende sanitarie locali provvedono ad accertare che i veterinari che rilasciano la certificazione:

     a) abbiano un'effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalità di compilazione nonché delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione;

     b) siano imparziali e non abbiano interessi commerciali diretti, sia generali, con riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza, che particolari in relazione agli animali o prodotti da certificare.

     2. Le aziende sanitarie locali stabiliscono un collegamento tra l'identità del veterinario certificatore e ogni singolo certificato rilasciato. Il veterinario certificatore invia copia di ogni certificato rilasciato alla azienda sanitaria locale entro il cui ambito territoriale esso opera, entro 48 ore dalla data di rilascio.

     3. Le regioni e le province autonome procedono a controlli a sondaggio al fine di prevenire il rilascio di certificati falsi, di certificazioni che possono indurre in errore nonché la produzione o l'uso fraudolenti di certificati inerenti la legislazione veterinaria.

 

          Art. 3.

     1. I certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione.

     2. E' fatto divieto di:

     a) certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare;

     b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non più sottoposti al controllo del veterinario certificatore.

     3. Il rilascio di certificati redatti sulla base di un altro documento può avvenire solo se detto documento sia in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio della certificazione.

     4. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale può rilasciare certificati in base a dati che, nei casi espressamente previsti, siano:

     a) attestati, se ricorra quanto previsto all'articolo 1, da un veterinario libero professionista autorizzato, a condizione che questi operi sotto il controllo del veterinario ufficiale e che i dati possano essere verificati da quest'ultimo;

     b) ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica.

 

          Art. 4.

     1. Qualora le autorità sanitarie competenti constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, provvedono a sospendere il veterinario dall'attività di rilascio dei certificati fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa.

     2. In caso di utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, è legittimo il rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attività delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.