Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 26/09/2000 |
Numero: | 339 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. 1. L'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli stabilimenti come definiti [...] |
Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati [...] |
Art. 4. 1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto [...] |
Art. 5. 1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o più registri, o altra documentazione, [...] |
Art. 6. 1. Gli esami previsti dal piano di cui all'articolo 1 per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle sono eseguiti presso i laboratori nazionali autorizzati o [...] |
Art. 7. 1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorità competente provvede ad esperire [...] |
Art. 8. 1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 4 sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla [...] |
Art. 9. In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio [...] |
Art. 10. 1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova [...] |
§ 97.4.38 - D.M. 26 settembre 2000, n. 339. [1]
Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497
(G.U. 23 novembre 2000, n. 274)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del
1. L'allegato III, sezione I, del
2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in cui sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus, specie gallus, e agli incubatoi con capacità totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova, ubicati sul territorio di competenza.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento delle aziende unità sanitarie locali controllano:
a) l'attività di verifica delle medesime sull'attuazione dei piani di autocontrollo, previsti dall'allegato III, sezione I, del
b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla lettera a).
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero della sanità, indirizzi per l'attuazione da parte dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali dei punti V e V-bis dell'allegato III, sezione I, lettera c, del
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità una relazione tecnica sull'andamento del piano di cui all'articolo 1, corredata dei dati e delle informazioni riguardanti le attività di cui al comma 2 e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte dai Paesi comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati altresì i casi clinici di salmonellosi riscontrati e ogni altra informazione concernente l'andamento della situazione epidemiologica riguardo alle salmonellosi.
5. Il Ministero della sanità provvede alla valutazione dei risultati e dei flussi informativi del piano di cui all'articolo 1 avvalendosi del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto superiore di sanità nonché del Centro di referenza nazionale per le salmonellosi.
1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del
2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalità minime di espletamento previste dell'allegato III del
3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalità con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.
1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o più registri, o altra documentazione, anche coincidente con quella prescritta da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate tutte le informazioni riguardanti l'attività svolta, conservare detta documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei branchi e comunicare a richiesta delle aziende unità sanitarie locali i risultati degli esami. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei registri o della documentazione e annotano sui medesimi gli esiti degli esami ufficiali da essi effettuati e ogni altra utile informazione.
2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresì:
a) per gli stabilimenti di allevamento:
1) le entrate e le uscite di volatili;
2) la morbilità e la mortalità, precisando le cause;
3) la provenienza del pollame;
4) la destinazione del pollame;
5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza;
b) per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a quanto indicato nella lettera a) la destinazione delle partite di uova da cova con le date degli invii;
c) per gli incubatoi:
1) la provenienza delle uova e la data di arrivo;
2) i risultati della schiusa;
3) le anomalie constatate;
4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;
5) la destinazione dei pulcini di un giorno.
1. Gli esami previsti dal piano di cui all'articolo 1 per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle sono eseguiti presso i laboratori nazionali autorizzati o presso laboratori conformi alle norme EN 45000.
2. Le autorità competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati.
1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorità competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unità sanitarie locali competenti.
2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unità sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium.
3. L'azienda unità sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanità, l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonché le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo.
1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 4 sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il proprietario o il responsabile dello stabilimento segnala tale presenza al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente provvede a effettuare un'indagine epidemiologica e a verificare in particolare presso l'impianto in cui è stato effettuato il campionamento i requisiti delle strutture, l'applicazione delle misure igieniche e le modalità di funzionamento dello stesso. L'azienda unità sanitaria locale provvede altresì a rapportarsi, per gli opportuni interventi, con le aziende unità sanitarie locali competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente.
3. Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede ad evidenziare al responsabile o proprietario dello stabilimento i protocolli di buona tecnica di allevamento e gestione degli incubatoi, con particolare riferimento alle strutture, al funzionamento, al personale e alle disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, indicati nell'allegato II, capitolo II, del decreto del presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.
4. L'azienda unità sanitaria locale informa la regione, che a sua volta informa il Ministero, delle risultanze delle indagini di cui al precedente comma 2.
In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale attua quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.
1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi.
[1] Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 11 del