§ 97.2.41 - D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58.
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:29/01/2004
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari
Art. 2.  Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari
Art. 3.  Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto
Art. 4.  Accertamento violazioni e sanatoria
Art. 5.  Sanzioni in materia di etichettatura
Art. 6.  Sanzioni in materia di controlli
Art. 7.  Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette
Art. 8.  Sanzioni in materia di organismi di controllo
Art. 9.  Norme finali


§ 97.2.41 - D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

(G.U. 2 marzo 2004, n. 51)

 

Capo I

Identificazione e registrazione dei bovini

 

Art. 1. Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari [1]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.]

 

     Art. 2. Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari [2]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità stabilite all'articolo 9, comma 3, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

     5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ed è disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.]

 

     Art. 3. Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto [3]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di età il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorità competente del luogo ove è avvenuta l'esportazione.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 3l gennaio 2002.

     11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.]

 

     Art. 4. Accertamento violazioni e sanatoria [4]

     [1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.

     2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.]

 

Capo II

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

 

     Art. 5. Sanzioni in materia di etichettatura

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

     1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro [5].

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

     4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, è disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

 

     Art. 6. Sanzioni in materia di controlli

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunità europee, alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

 

     Art. 7. Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

 

     Art. 8. Sanzioni in materia di organismi di controllo

     1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, è disposta la revoca del relativo riconoscimento.

 

Capo III

 

     Art. 9. Norme finali

     1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.

     2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

     3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

[3] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

[5] Comma inserito dall'art. 16 della L. 7 luglio 2009, n. 88.