Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.2 allevamento |
Data: | 01/09/1998 |
Numero: | 331 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 |
Art. 2. Norma transitoria |
§ 97.2.24 - D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.
(G.U. 25 settembre 1998, n. 224)
Art. 1. Modifiche al
1. In attuazione della
a) all'articolo 3, il comma 3, è così sostituito:
" 3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.";
b) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-bis.";
c) all'articolo 3, il comma 5 è soppresso;
d) all'articolo 11, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 3, comma 3,";
e) all'allegato sono apportate le modificazioni di cui all'allegato I.
Art. 2. Norma transitoria
1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
ALLEGATO I
Modificazioni apportate all'allegato al
a) il punto 6 è sostituito dal seguente:
"6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.";
b) il punto 7 è sostituito dal seguente:
"7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.";
c) il punto 8 è sostituito dal seguente:
"8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7 [1] .";
d) il punto 11 è sostituito dal seguente:
"11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.";
e) nella prima frase del punto 12 le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte";
f) al punto 13 è aggiunta, in fine, la seguente frase:
"Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.";
g) dopo il punto 14 è aggiunto il seguente:
"15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.".
[1] Capoverso così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 4 agosto 1999, n. 181.