§ 97.2.1a - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 602/81, (CEE) n. 358/85, (CEE) n. 469/86, (CEE) n. 146/88 e (CEE) n. 299/88, relative al divieto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:27/01/1992
Numero:118


Sommario
Artt. 1. - 14.      (Omissis
Art. 15.      1. E' abrogata la legge 3 febbraio 1961, n. 4, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto


§ 97.2.1a - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118. [1]

Attuazione delle direttive (CEE) n. 602/81, (CEE) n. 358/85, (CEE) n. 469/86, (CEE) n. 146/88 e (CEE) n. 299/88, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonchè alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

(G.U. 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.)

 

     Artt. 1. - 14.

     (Omissis)

 

          Art. 15.

     1. E' abrogata la legge 3 febbraio 1961, n. 4, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto.


[1]  Abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336, ad eccezione dell'articolo 15.