§ 97.2.17 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534.
Attuazione della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:30/12/1992
Numero:534


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso
Art. 2.      1. Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi almeno alle disposizioni generali stabilite nell'allegato; tuttavia, sino al 30 giugno 1995, il sindaco può autorizzare [...]
Art. 5.      1. Salvo che per l'adozione di misure più severe, le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo le procedure comunitarie per tener conto dei progressi scientifici
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. Il Ministero della sanità adotta, sentita la conferenza delle regioni, piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle unità sanitarie [...]
Art. 7.      1. Per essere importati nella comunità gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale [...]
Art. 8.      1. Il Ministero della sanità fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione CEE che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per [...]
Art. 9.      1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perchè siano ammessi agli scambi soltanto [...]
Art. 10.  [4]
Art. 11.  [5]


§ 97.2.17 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534. [1]

Attuazione della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

 

          Art. 2.

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

     2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

     3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

     4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

     5) scrofa in allevamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

     6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

     7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

     8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;

     9) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

     10) autorità competente: il Ministero della sanità secondo quanto previsto all'art. 9.

 

          Art. 3. [2]

     1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

     a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

     1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

     2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

     3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

     4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

     5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

     6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

     7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

     b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

     1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

     2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;

     c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

     1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

     2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

     a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

     1) 11 mm per i lattonzoli;

     2) 14 mm per i suinetti;

     3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

     4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

     b) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

     1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

     2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

     2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonchè il relativo utilizzo.

     3. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorchè sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

     5. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

     6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

     7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico.

     8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale.

     9. Il recinto individuale di cui al comma 8 deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

     10. Le aziende che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziano l'attività o sono ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta, devono applicare le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ed ai commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato termine. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le medesime disposizioni devono essere applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

     11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A, punto 2, si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2005, tale disposizione si applica a tutte le aziende.

 

          Art. 4.

     1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi almeno alle disposizioni generali stabilite nell'allegato; tuttavia, sino al 30 giugno 1995, il sindaco può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato, sentite le associazioni protezioniste del luogo.

 

          Art. 5.

     1. Salvo che per l'adozione di misure più severe, le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo le procedure comunitarie per tener conto dei progressi scientifici.

 

     Art. 5 bis. [3]

     1. Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse già stanziate nei propri bilanci.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministero della sanità adotta, sentita la conferenza delle regioni, piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle unità sanitarie locali per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale.

     2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, il Ministero della sanità informa la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel territorio.

 

          Art. 7.

     1. Per essere importati nella comunità gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria quale quello previsto dal presente decreto.

 

          Art. 8.

     1. Il Ministero della sanità fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione CEE che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tenere conto dei risultati di tali ispezioni.

 

          Art. 9.

     1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perchè siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

     2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità.

     3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del codice penale, le unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

     4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623.

 

          Art. 10. [4]

 

          Art. 11. [5]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 e dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro a 9.296,00 euro.

 

 

ALLEGATO [6]

 

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

 

A. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato de! decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dbA nonché i rumori costanti o improvvisi;

2) i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;

3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;

b) riposare e alzarsi con movimenti normali;

c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4) Fermo restando l'articolo 3, comma 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute o il benessere.

5) I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o della troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;

b) del mozzamento di una parte della coda;

c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;

d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agii orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5-bis che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

 

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

 

A. VERRI

1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.

2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

 

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

 

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente punti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

 

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

l. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53.

[4] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[6] Allegato così sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53.