Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.1 animali |
Data: | 04/04/2006 |
Numero: | 192 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 |
§ 97.1.77 - D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 192.
Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
(G.U. 26 maggio 2006, n. 121)
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalità di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, è aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al
b) al secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 1, del
a) nell'alinea la parola: «individuato» è sostituita dalla seguente: «definito» e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.».