Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.1 animali |
Data: | 22/11/1993 |
Numero: | 473 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727 (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a [...] |
§ 97.1.32 - Legge 22 novembre 1993, n. 473. [1]
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
(G.U. 26 novembre 1993, n. 278 - S.O.).
1. L'art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727 (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi".
[1] Abrogata dall'art. 62 del