§ 97.1.32 - Legge 22 novembre 1993, n. 473.
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:22/11/1993
Numero:473


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727 (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a [...]


§ 97.1.32 - Legge 22 novembre 1993, n. 473. [1]

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

(G.U. 26 novembre 1993, n. 278 - S.O.).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727 (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

     La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

     Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

     Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

     Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi".

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.